Obbligo del datore di lavoro di analizzare tutti i fattori di pericolo.
Corte di Cassazione, sentenza 30173 del 2018.
Il tribunale di Forlì condannava un imprenditore individuale alla pena dell'ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 87 del D.Lgs. 81/2008 (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso), per non avere provveduto a fornire i lavoratori di alcuni dispositivi di protezione individuale, ossia scarpe antinfortunistiche, per la maggior parte delle lavorazioni svolte.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione.
L’imprenditore deduceva che il piano di valutazione dei rischi prevedeva espressamente l'uso di scarpe chiuse anche d'estate, con la conseguenza che la valutazione dei rischi fosse completa. Egli riteneva che la soluzione adottata nel caso concreto fosse conforme alla migliore scienza ed esperienza.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. 81/2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che la generica sensibilizzazione dei lavoratori sull'uso di scarpe chiuse, contenuta nel documento di valutazione dei rischi, anche per il periodo estivo, non fosse sufficiente per tutelare i lavoratori dagli specifici pericoli incombenti nei luoghi di lavoro. Invero, secondo quanto accertato dal Tribunale, sulla scorta degli esiti degli accertamenti svolti dall'Asl, nella sede dell’impresa, i lavoratori maneggiavano pesi da mezzo chilogrammo a tre chilogrammi, vi erano macchinari di metallo appoggiati per terra, nonchè scaffali in metallo, pure appoggiati per terra, con angoli vivi e strutture rigide.
Il documento di valutazione dei rischi è stato correttamente ritenuto inadeguato dal Tribunale, posto che era necessario adottare la massima protezione per il lavoratore, rappresentata non da una scarpa qualunque, per di più lasciata alla libera scelta del lavoratore quanto a fattura e materiale, ma dalle scarpe antinfortunistiche, ossia quelle rispondenti ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 81/2008. Per fronteggiare le specifiche fonti di pericolo presenti sul luogo di lavoro, era doveroso l'obbligo di dotare i lavoratori di scarpe antinfortunistiche, ossia il DPI specificatamente diretto a evitare i rischi da caduta e da urto, presenti nell'ambiente di lavoro considerato.
4 luglio 2019