Nuova disciplina del contratto di lavoro a termine e del contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato
Decreto legge n. 34 del 2014.
Il 21 marzo 2014 è entrato in vigore il provvedimento normativo che introduce una serie di modifiche della disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine contenuta nel decreto legislativo 368/2001 ed al contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato di cui al decreto legislativo 276/2003.
E' consentita, adesso, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Tale possibilità è prevista sia per la forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato.
Il numero complessivo di rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti dal singolo datore di lavoro non può eccedere il 20 per cento dell'organico complessivo.
Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è, invece, sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
La individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione del contratto a termine può essere stabilita anche dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi, per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi e con lavoratori di età superiore a 55 anni.
L'apposizione del termine al contratto è, però, priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni.
La proroghe sono consentite, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
31/03/2014