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Nullità del rapporto di apprendistato per difetto di causa.

Tribunale di Napoli, sentenza 3313 del 2016.

Si erano rivolti all'avvocato Domenico Carozza i quattro lavoratori, iscritti alla FIM CISL, che avevano lavorato con contratto di apprendistato presso lo stabilimento casertano della società FIREMA perché lo stesso non era stato rinnovato.

Il legale aveva chiesto al Giudice del Lavoro di dichiarare nullo tale rapporto sia perché era mancata la formazione e sia perché si era svolto per anni con le stesse modalità di un rapporto di lavoro subordinato, alla pari degli altri dipendenti.

La Società si è difesa con una serie di eccezioni e dichiarando che il ricorso a tali contratti si era resa necessaria alla luce delle vicende legate alla esecuzione delle commesse affidate.

Nel corso dei giudizi sono stati interrogati diversi testimoni: dall'istruttoria è emerso che effettivamente i lavoratori non avevano ricevuto una formazione adeguata e che avevano svolto l'attività lavorativa con le stesse modalità degli altri dipendenti.

Il Giudice, aderendo alle tesi dell'avvocato Domenico Carozza, ha dichiarato nullo il rapporto di apprendistato e sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Società. Lo stesso Giudice, ha ritenuto, tuttavia, con motivazione non condivisibile, di non poter reintegrare i lavoratori sul posto di lavoro perché il Tribunale di S. Maria C.V. ha dichiarato cessato l'esercizio d'impresa della FIREMA SPA dopo un lungo periodo di Amministrazione straordinaria. Il Giudice non avrebbe considerato che un buon numero di dipendenti FIREMA sono in stati posti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria con rapporti, pertanto, sussistenti seppur sospesi in attesa della evoluzione della vicenda societaria, mentre altra parte sono stati trasferiti ad altra società alle medesime condizioni normative ed economiche.

Rilevante è, ad ogni modo, il principio di diritto affermato sul corretto utilizzo dei contratti atipici o di formazione.

2 maggio 2016

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