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Nulla la sanzione disciplinare non proporzionata ai fatti contestati.

Tribunale di Napoli, sentenza numero 7576/2015.

Un dipendente di una società di igiene urbana, impegnato con mansioni di autista, subiva una sanzione disciplinare per non aver ottemperato alle disposizioni impartitegli, essendosi rifiutato di adempiere all’ordine di recarsi presso l’impianto per scaricare i rifiuti indifferenziati raccolti.

Il lavoratore si rivolgeva all'avvocato Domenico Carozza per impugnare in giudizio la sanzione disciplinare.

Il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento accogliendo la tesi del difensore del lavoratore che aveva contestato la rilevanza disciplinare e, quindi, la proporzionalità fra la sanzione irrogata al lavoratore ed i fatti addebitati.

Il Tribunale ha rilevato non vi è stata alcuna insubordinazione da parte del lavoratore né un rifiuto immotivato di ottemperare agli ordini dei superiori gerarchici. Al contrario, secondo quanto confermato nel corso dell'istruttoria, l'operaio aveva dichiarato la propria disponibilità a trasportare i rifiuti purché nelle condizioni previste dalla legge.

L’accusa di rifiuto immotivato da parte dell'operaio di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori gerarchici, pertanto, non è risultata provata ed è anzi stata smentita.

Il Tribunale ha dichiarato corretta la prospettazione della difesa del lavoratore basata sull’assenza della documentazione necessaria per ottemperare, nel pieno rispetto della legge, all’ordine dei suoi superiori gerarchici.

Costituiscono norme inderogabili in favore del lavoratore nei cui confronti debba essere applicata una sanzione disciplinare il principio della proporzionalità della sanzione all’infrazione commessa.

Tutte le circostanze emerse nel corso del processo hanno palesato che il giudizio di rilevanza disciplinare dei fatti come addebitati al lavoratore e la relativa sanzione è stata eccessivamente severa e non in linea con il reale accadimento dei fatti per come svoltisi.

Il fatto, secondo il Tribunale, non è stato meritevole di censura disciplinare e la sanzione applicata non è stata adeguata, perché riguardante fatti privi di connotazione illecita ed è comunque evidentemente sproporzionata rispetto alla condotta posta in essere.

19 ottobre 2015

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