Non può essere imposto il lavoro nel giorno festivo.
Corte di Cassazione, sentenza 16592 del 2015.
Il Tribunale di Vercelli, accogliendo la domanda proposta da una lavoratrice addetta alle vendite contro il datore di lavoro, dichiarava l'illegittimità della sanzione disciplinare comminatale perché non si era presentata al lavoro il 6 gennaio 2004, disattendendo la disposizione aziendale con la quale le era stato comunicato che il punto vendita sarebbe rimasto aperto in tale giornata.
La società proponeva prima appello e poi ricorso per cassazione: entrambi respinti.
La Corte di Cassazione ha ribadito che, atteso che la legge 260/1949, relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività, regolando compiutamente la materia, non è consentita l'applicazione analogica delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale e deve escludersi che il suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
La possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa possa avvenire per libera scelta del datore di lavoro; la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa né alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del lavoratore, ma al loro accordo.
Con la legge 250/1952 è stato sancito che solo per il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private sussiste l'obbligo della prestazione lavorativa durante le festività su ordine del datore di lavoro in presenza di esigenze di servizio.
Non sussiste, quindi, un obbligo generale a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati dalla legge alla celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo.