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No al licenziamento del dipendente per 'fine lavori' se nel cantiere ci sono ancora opere incomplete

Corte di Cassazione, sentenza 20033 del 25 novembre 2012

La Corte di Cassazione ha affermato che, se nel cantiere sono presenti ancora opere da completare, il lavoratore edile non può essere licenziato per fine lavori; per procedere ai licenziamenti è necessario, in tal caso, ricorrere alla procedura di licenziamento collettivo prevista dalla legge n. 223 del 1991. Non è neanche sufficiente che l’azienda rispetti i criteri di scelta richiamati dalla legge. La disciplina sui licenziamenti collettivi può essere evitata nel solo caso in cui la fase lavorativa è del tutto ultimata e non quando tale fase è in via di completamento. L’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione è chiaro: «in caso di lavori edili non ancora del tutto ultimati, non si può fare ricorso alla disciplina "agevolata" ma deve essere applicata la procedura prevista dagli articoli 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 caratterizzata da un complesso iter che inizia con formali comunicazioni ai sindacati e prosegue secondo fasi normativamente predeterminate il cui mancato rispetto comporta l'invalidità del licenziamento. Non è quindi sufficiente ai fini della validità del recesso il mero rispetto dei criteri di scelta previsti dalla legge ma è necessario osservare tutta la procedura».
 

18/12/2012

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