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Nel corso del giudizio sulla pensione di invalidità, si può riconoscere l’assegno di invalidità, in quanto implicitamente compreso nella più ampia domanda di pensione. Vittoria in Corte di Appello per lo Studio Legale Carozza.

Corte di Appello di Napoli, sentenza 3114 del 2017.

La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il ricorso dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord con la quale era stata accolta la domanda proposta da una pensionata volta al pagamento in suo favore di alcuni ratei dell’assegno di invalidità civile.

L’Istituto aveva rilevato che il giudice di prime cure aveva errato nel non dichiarare l’improponibilità della domanda giudiziale per mancanza della presentazione della domanda amministrativa relativa all’assegno, poiché nel corso del procedimento la lavoratrice non aveva chiesto l’assegno di invalidità, ma solo la pensione e l’indennità di accompagnamento e, dunque, il giudice non avrebbe potuto condannare l’INPS al pagamento dei ratei dell’assegno di invalidità, mancando la domanda amministrativa.

Per i giudici dell’appello, in materia di trattamenti assistenziali, pur costituendo la domanda amministrativa presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta, è diversa l’ipotesi in cui, richiesto l’accertamento del diritto ad una prestazione assistenziale collegata ad una più grave condizione di invalidità, venga accertata una percentuale di invalidità inferiore che attribuisca comunque il diritto ad una prestazione meno ampia, e perciò contenuta nella prima.

In particolare, in una fattispecie in tutto sovrapponibile a quella in esame, la Corte di Cassazione aveva già precisato che, in tema di prestazioni assistenziali, il giudice investito della domanda di pensione di inabilità, per la quale risulti carente il requisito sanitario, qualora, per la percentuale accertata, ricorrano le condizioni per l'attribuzione dell'assegno di invalidità, può riconoscere, pur in mancanza di esplicita richiesta dell'interessato, quest'ultima prestazione se sussistano i necessari requisiti socio-economici, in quanto implicitamente compresa nella più ampia domanda di pensione.

Per i giudici dell’appello, dunque, per stabilire se il giudice investito della domanda di pensione, anche in mancanza di espressa richiesta dell'interessato, possa riconoscere al richiedente l'assegno di invalidità è sufficiente che verifichi se nella fattispecie concreta ricorrano i peculiari requisiti socio-economici richiesti dalla legge per l'assegno, come accaduto nel caso affrontato, dove il Tribunale ha verificato positivamente la sussistenza dei requisiti socio-economici, emettendo poi la condanna, dovendosi intendere la domanda per l’assegno di invalidità implicitamente contenuta nella più ampia domanda di pensione di inabilità.

26 ottobre 2021

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