Nel calcolo del trattamento di fine rapporto può rientrare anche l’utilizzo dell’auto aziendale.
Corte di Cassazione, sentenza 16636 del 2012.
Un dirigente d'azienda che ha presentato ricorso al giudice del lavoro per ottenere differenze retributive a titolo di trattamento di fine rapporto. In particolare, la società non aveva considerato nel calcolo il beneficio rappresentato dall'uso dell'auto aziendale e l'indennità sostitutiva per ferie non godute (166 giorni) alla cessazione del rapporto di lavoro. La questione è arrivata in Cassazione dopo che i giudici, sia di primo, sia di secondo grado, si sono pronunciati in senso favorevole al lavoratore. E la Suprema Corte, a sua volta, ha rigettato il ricorso della società.
La Suprema Corte ha spiegato che nella nozione di retribuzione contenuta nell'articolo 2120 del Codice civile si deve far rientrare qualsiasi utilità corrisposta al lavoratore dipendente che proviene dal datore di lavoro se causalmente collegata al rapporto di lavoro. Per cui il diritto all'indennità per ferie non godute non spetta al dirigente che, avendo il potere di autodeterminarsi i periodi di riposo annuale, non ne abbia di fatto usufruito, a meno che non dimostri la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali che gli hanno impedito di utilizzarli. Nella fattispecie lavoratore aveva rinviato il godimento di gran parte delle ferie annuali spettanti per assolvere alle numerose incombenze di lavoro rappresentate dalla sua posizione apicale.
Nel calcolo del trattamento di fine rapporto rientra, invece, il controvalore dell'uso dell'autovettura di proprietà del datore di lavoro utilizzata anche per motivi personali, le spese di assicurazione e accessorie e le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a favore del lavoratore.
Il concetto di retribuzione recepito dall’articolo 2118 del Codice civile (ai fini del calcolo dell’indennità di preavviso in caso di licenziamento) e 2120 del Codice civile (ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto) è ispirato al criterio dell’onnicomprensività, nel senso che in detti conteggi vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente per la relativa fruizione, quand’anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro. Deve essere ricompreso nel calcolo del trattamento di fine rapporto e della indennità di preavviso il controvalore dell’uso dell’autovettura di proprietà del datore di lavoro utilizzata anche per motivi personali, le relative spese di assicurazione e accessorie nonché le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a favore del lavoratore.
In base al criterio dell'onnicomprensività della retribuzione, il controvalore dell'auto acquistata dal dipendente in regime agevolato e per la quale il datore di lavoro paga i premi assicurativi e la tassa di circolazione rappresenta un fringe benefit e, pertanto, va computato per calcolare il trattamento di fine rapporto.
15 settembre 2021