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Mobilità obbligatoria e volontaria dei dipendenti della Pubblica Amministrazione

D.l. 90/2014 coordinato con la legge di conversione 114/2014.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che ridisegna la disciplina della mobilità obbligatoria e volontaria dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.  
Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze richieste, pubblicano sul proprio sito internet un bando in cui sono indicati  i posti  che  intendono  ricoprire  attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni.
Per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, a  condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.  
I dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.  In tali casi non si applica l'art. 2103 del codice civile ovvero non sono necessarie comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive per adottare il provvedimento di trasferimento.
Il consenso alla collocazione in un'altra sede è necessario solo per i  dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e per i soggetti che assistono persona con handicap in situazione di gravità.

08/09/2014

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