Mancata proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo
Inps, Circolare n. 13 del 2013.
La legge n. 236 del 93 aveva esteso la possibilità di richiedere l’iscrizione nella lista di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, ed ai lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità di mobilità.
Questa iscrizione, che non dà titolo al trattamento economico della indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223 del 1991, consentiva comunque i corrispettivi sgravi contributivi a favore delle imprese che successivamente assumono i lavoratori iscritti nella predetta lista.
L’iscrizione deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro.
Dopo numerosi interventi normativi che nel corso degli anni avevano sempre prorogato questa possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità e le connesse agevolazione per l’assunzione dei lavoratori iscritti, la legge di stabilità 2013 (legge n° 228 del 2012) non ha prorogato per l’anno 2013 la disciplina.
L'Inps con la circolare 13/2013 ha preso atto che per l’anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. L’Istituto ha segnalato che, mancando anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti, per l’anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991.
L’Inps ha fornito la seguente precisazione: “non essendo possibile l’iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 01.01.2013, consegue che, per eventuali iscrizioni, comunque avvenute, gli incentivi non possono essere riconosciuti.”
24/02/2013