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Malattia simulata: il datore di lavoro può incaricare un’agenzia investigativa.

Cassazione, sentenza 17113 del 2016.

La Corte di Cassazione ha affermato che se, attraverso elementi oggettivi si prova l’inesistenza di una patologia riportata nei certificati medici, il licenziamento si deve considerare legittimo.

La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento proposta da un lavoratore, ritenendo che risultasse accertata la condotta contestata, in quanto l'interessato aveva posto in essere tutta una serie di azioni e movimenti del tutto incompatibili con la sussistenza della malattia impeditiva della prestazione di lavoro, certificata come lombalgia.

Il lavoratore presentava ricorso in Cassazione, criticando le modalità di verifica dell'azienda, che avrebbe violato sia lo Statuto dei Lavoratori che la normativa sulla Privacy, ritenendo inammissibile che la ricerca degli elementi utili a verificare l'attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore fosse stata compiuta da un'agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro.

La Cassazione non ha accolto le motivazioni del lavoratore ritendendo che le norme dello Statuto dei Lavoratori non precludono che le risultanze delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, e in genere degli accertamenti di carattere sanitario, possano essere contestate anche valorizzando ogni circostanza di fatto atta a dimostrare l'insussistenza della malattia, o la non idoneità di quest'ultima, a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l'assenza.

Le agenzie di investigazione per operare lecitamente non devono controllare l'attività lavorativa vera e propria perchè il loro intervento è giustificato per la verifica di eventuali illeciti e del loro contenuto anche quanto via di tali illeciti solo il sospetto o sia una ipotesi che siano in corso di esecuzione. Il datore di lavoro può legittimamente investigare, anche attraverso apposite agenzie, sulle condotte dei propri lavoratori estranee allo svolgimento dell'attività lavorativa se c'è il sospetto che tali condotte possano influenzare in maniera negativa l'adempimento della prestazione dedotta in contratto.

La Cassazione ha, dunque, ritenuto legittimo il controllo finalizzato all'accertamento dell'illecita simulazione della malattia, effettuato al di fuori dell'orario di lavoro ed in fase di sospensione della prestazione lavorativa.

01 settembre 2016

In collaborazione con la dott.sa Raffaella Tellone.

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