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Malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione separata.
INPS, circolare 139 del 2017.


Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata ed in possesso di specifici requisiti, è stata riconosciuta dal legislatore un’apposita tutela previdenziale che contempla due diversi tipi di prestazioni in caso di eventi di malattia: indennità di degenza ospedaliera ed indennità di malattia.
La tutela è stata, nel tempo, oggetto di evoluzioni interpretative e normative che hanno portato ad estendere la platea dei soggetti interessati, fino a comprendere tutti i lavoratori iscritti nella Gestione separata e tenuti a versare un'aliquota contributiva piena (non iscritti, pertanto, presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensioni).
Recentemente la legge 81/2017 ha disposto, per i lavoratori iscritti alla gestione separata, che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti  terapeutici  di  malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità  lavorativa  temporanea  del 100 per cento, vengano equiparati alla degenza ospedaliera.
L’equiparazione dell’evento di malattia ad un evento di degenza ospedaliera comporta l’applicazione di una disciplina diversa con riferimento ai termini per la presentazione della certificazione sanitaria e della domanda di prestazione, della  durata della tutela riconosciuta (da un massimo di 61 giorni annui ad un massimo di 180 giorni annui) e dell’ammontare del trattamento economico spettante (determinato annualmente e commisurato al numero di mensilità di versamenti contributivi effettuati).
Ai fini dell’individuazione delle patologie da considerare per il riconoscimento della specifica tutela  è opportuno considerare che la tutela previdenziale della malattia ha lo scopo di compensare la perdita di guadagno nei casi di temporanea incapacità lavorativa del soggetto con riferimento alla sua mansione specifica.
Da un punto di vista medico legale, la malattia in generale si sostanzia come un’alterazione peggiorativa quali-quantitativa del precedente stato di salute ed è caratterizzata da apprezzabile anormalità, evoluzione, disfunzionalità e bisogno di cure.
Le malattie croniche, come principale causa di morte quasi in tutto il mondo, costituiscono un gruppo eterogeneo di condizioni morbose. Si caratterizzano per i sintomi che perdurano nel tempo e richiedono un modello assistenziale che se ne occupi a tutto campo, dalla prevenzione al sostegno palliativo. In ambito medico legale, si tratta di malattie che, inducendo effetti menomativi permanenti, sono suscettibili di valutazione più pertinenti all’ambito delle prestazioni di invalidità.
Diversamente, per configurarsi come indennizzabile, la malattia deve essere  riferita ad una condizione patologica in fase acuta o riacutizzata la cui evoluzione, più o meno prolungata nel tempo, si concretizza in una guarigione o, comunque, in una stabilizzazione, tale da consentire la ripresa dell’attività lavorativa nel breve periodo.
Secondo l'INPS, il legislatore avrebbe voluto riconoscere una particolare tutela ai lavoratori iscritti alla Gestione separata in tutti i casi in cui l’indispensabile percorso clinico-assistenziale della malattia possa venire assimilato, per la gravità delle cure somministrate e della patologia in corso, ad una sorta di degenza domiciliata.
Pertanto, per il riconoscimento del diritto alla prestazione, l’Istituto dovrà necessariamente ricevere, oltre al certificato di malattia regolarmente prodotto, anche ulteriore documentazione medica (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) comprovante l’effettuazione della terapia antineoplastica ovvero la sussistenza della grave patologia cronica.
24 ottobre 2017


 

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