Linee guida sul diritto all'insegnamento di sostegno per i minori disabili gravi
TAR Campania, sentenza n. 721 del 2014
Con recente sentenza, il TAR della Campania ha enunciato un principio che può risultare basilare per l'effettiva realizzazione, sul piano amministrativo, del diritto all'educazione scolastica dei minori affetti da disabilità grave. Il procedimento era stato promosso su ricorso dell'avvocato Domenico Carozza per l'Ufficio handicap della CISL di Napoli.
I giudici amministrativi già avevano, con precedente provvedimento d'urgenza, affermato il diritto del minore con disabilità grave a usufruire dell'insegnamento di sostegno per tutte le ore di frequenza scolastica previste dal Piano Educativo Individualizzato.
All'esito della successiva fase di merito, il TAR ha ritenuto che, seppur “il diritto a fruire delle ore di sostegno scolastico non si presta, per sua natura e per il conseguente trattamento normativo riservatogli dal legislatore, ad essere cristallizzato in una formula unica e immutabile, che sarebbe destinata a divenire, nel tempo, non più rispondente allo stato evolutivo del minore e deve essere quantificato alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal piano educativo individualizzato, i quali peraltro devono tener conto dei bisogni del disabile e non essere elaborati in funzione delle risorse assegnate all'istituto scolastico (…) al minore affetto da disabilità connotate da gravità va (…) in linea teorica riconosciuto (…) anche per gli anni futuri il diritto a usufruire di un numero di ore di sostegno adeguato allo stato di disabilità”.
Il TAR della Campania ha rilevato che “la quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili (...) non può essere fatta a priori in sede giudiziaria”.
Il Tribunale si è curato di tracciare l'iter operativo che gli organi competenti potranno seguire per adottare i provvedimenti idonei a garantire il diritto alla formazione scolastica dei minori con disabilità, indicando che “opererà (…) al riguardo il meccanismo dinamico di ricognizione del fabbisogno e concreta determinazione del numero di ore spettanti tramite l'elaborazione periodica dei P.E.I. (...) che terrà conto delle condizioni esistenti, anche in relazione ad eventuali mutamenti nel tempo delle esigenze educative e di sostegno”.
17/02/2014