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Linee guida in materia di tirocini

Accordo tra Governo e Regioni del 24 gennaio 2013

E' stato siglato l’Accordo tra Governo e la Conferenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle nuove “Linee guida in materia di tirocini”, come previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro, per stabilire degli standard minimi uniformi.
Il tirocinio è definito una misura di politica attiva consistente in un orientamento al lavoro e in formazione. Le tipologie di tirocini previste sono:
1. tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro (non potranno durare più di sei mesi);
2. tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali (non potranno durare più di 12 mesi):
3. tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico. I tirocini in favore di persone svantaggiate non potranno durare più di 12 mesi, mentre i tirocini in favore di soggetti disabili possono avere una durata complessiva di 24 mesi.
Le linee guida sui tirocini non si applicano ai tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole o comunque svolti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione, ai tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all’accesso alle professioni ordinistiche, ai tirocini transnazionali realizzati nell’ambito di specifici programmi europei (LLP) ai tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso ed tirocini estivi.
Durante il periodo di stage, il tirocinante ha diritto a una sospensione per maternità e per malattia lunga (periodo pari o superiore ad un terzo del tirocinio). Il periodo di sospensione non si computa al fine della durata complessiva del tirocinio.
Il tirocinante potrà effettuare al massimo un tirocinio con lo stesso soggetto ospitante, mentre potrà effettuare più tirocini presso più aziende.
I soggetti promotori potranno essere le Regioni e le Province Autonome che devono individuare soggetti, pubblici o privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio. Possono promuovere tirocini, tra gli altri, i servizi per l’impiego, gli istituti di istruzione universitaria, le scuole, i centri di formazione professionale, le comunità terapeutiche, le cooperative sociali.
Il soggetto promotore è obbligato a stipulare le assicurazioni contro gli infortuni.
Possono ospitare un tirocinio formativo tutti gli enti pubblici e privati.
Il numero di tirocinanti presenti, contemporaneamente, in azienda è proporzionato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinio: nelle unità operative con massimo 5 dipendenti, 2 tirocini: nelle unità operative da 6 a 20 dipendenti, 10% tirocinanti: nelle aziende con più di 20 dipendenti.
Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo. I tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire il personale dell’azienda che si trova in malattia, maternità o ferie. I tirocinanti non possono sostituire lavoratori con contratto a termine. Il tirocinante non può essere utilizzato per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal piano formativo. Il soggetto ospitante non deve aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio. I tirocinanti non possono essere utilizzati per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa per il diritto al lavoro dei disabili. Il soggetto ospitante non deve avere in atto procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa.
Deve essere corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio: l’importo non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili.
Per attivare un tirocinio formativo vi deve essere una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante. I tirocini sono soggetti all’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego almeno il giorno antecedente all’inizio del tirocinio.
Il progetto formativo è un progetto realizzato sui contenuti del tirocinio e accompagna il tirocinante e il tutor per tutta la durata del tirocinio. Deve essere predisposto sulla base di modelli definiti dalla Regione ove ha sede il tirocinio .
Sono previsti due tutor: il TUTOR DIDATTICO e il TUTOR TECNICO. Il primo è designato dal soggetto promotore, il secondo è scelto dall’azienda ospitante, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.
Al termine del tirocinio il soggetto promotore dovrà rilasciare al tirocinante un’attestazione dei risultati.
Se il tirocinio dovesse risultare non conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il tirocinio dovrebbe essere riqualificato in un rapporto di natura subordinata.

27/03/2013

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