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Limite temporale per la pensione di invalidità.

Corte di Cassazione, ordinanza 3011 del 2023.

Con ricorso del luglio 2009, una pensionata chiedeva l'accertamento, previa consulenza tecnica di ufficio, del diritto all'assegno di invalidità dal mese successivo a quello della presentazione del ricorso amministrativo del dicembre 2008.

Il tribunale, in adesione all’elaborato peritale, rigettava il ricorso.

A seguito di gravame, la Corte di appello, disponendo nuova consulenza tecnica di ufficio, riconosceva la sussistenza del requisito sanitario dal gennaio 2015 e, quindi, successivamente alla proposizione dell'atto di appello.

Avverso la già menzionata sentenza, l'INPS ha proposto ricorso in cassazione.

L'istituto previdenziale ha dedotto la violazione della legge 118/1971, del Decreto legislativo 509/ 1988, e della legge 335/1995, perché erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto il beneficio economico corrispondente all'assegno d'invalidità civile, a soggetto ultrasessantacinquenne.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso.

La pensione d'inabilità nonché l'assegno d'invalidità civile, di cui della legge 118/1971, non possono essere riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che, per gli ultrasessantacinquenni, prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, ed è espressamente confermato del decreto legislativo 508/1988.

Nel caso affrontato, la Corte di Appello ha erroneamente riconosciuto il beneficio, con decorrenza (gennaio 2015) successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età della pensionata nata nell’ottobre del 1947.

30 agosto 2023

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