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Licenziamento per superamento del periodo di comporto e sospensione delle ferie per intervenuta malattia.

Corte di Cassazione, sentenza 284 del 2017.

La Corte di appello di Roma respingeva il gravame proposto da un lavoratore nei confronti della sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato legittimo il licenziamento alla stessa intimato per superamento del periodo di comporto.

Della controversia veniva investita la Corte di Cassazione che ha avuto l'occasione per ribadire alcuni principi.

Il primo riguarda il licenziamento per superamento del periodo di comporto che, secondo la Suprema Corte, è assimilabile non già ad un licenziamento disciplinare ma ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Solo impropriamente, riguardo ad esso, si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, l'assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta. Ne consegue che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l'indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.

La Suprema Corte ha poi puntualizzato in merito alla sospensione del decorso delle ferie per malattia intervenuta durante il periodo feriale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 616/1987, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 2109 del codice civile nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso. Il lavoratore ha quindi diritto alla sospensione ed alla conservazione delle ferie se insorge una patologia incompatibile con lo svolgimento di attività di riposo e ricreative.

Secondo la Core di Cassazione, la semplice trasmissione al datore di lavoro, da parte del lavoratore, di certificazione di malattia durante il periodo feriale e in relazione a giorni compresi in tale periodo vale quale richiesta di modificazione del titolo dell'assenza (da ferie a malattia), pur in assenza di una espressa comunicazione (scritta od orale) al riguardo, trattandosi di atto cui è consegnata, in modo inequivoco, la volontà del soggetto di determinare l'effetto giuridico della conversione.

 

20 aprile 2017

 

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