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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori delle agenzie di somministrazione

Ministero del Lavoro, interpello  n. 1 del 2014.

L’articolo 22 del D.Lgs. 276/2003 indica che le disposizioni della Legge 223/1991 inerenti la procedura di licenziamento collettivo non trovano applicazione nel caso di fine lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato, ma che trova applicazione, anche in tale ipotesi, la Legge 604/1966 in ordine al necessario motivo per intimare il recesso.
L'articolo 7 della Legge 604/1966, come innovato, ha introdotto la procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti  per  giustificato  motivo  oggettivo  nei  confronti  di  tutti  i  datori  di lavoro, imprenditori e non imprenditori che occupino oltre quindici dipendenti.  
L’articolo 24 della Legge  223/1991 prevede, invece, la procedura per il licenziamento collettivo per  le imprese che occupino più di quindici  dipendenti  e  che,  in  conseguenza  di  una riduzione  o  trasformazione di  attività, intendano  effettuare  almeno  cinque  licenziamenti,  nell’arco  di  centoventi  giorni,  in  ciascuna  unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito della stessa provincia.
L’articolo 22 del D.Lgs. 276/2003 esclude, quindi, l’applicabilità della procedura di licenziamento collettivo per le agenzie di somministrazione, per i casi in cui il recesso riguardi i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se la fine dei lavori corrisponda alla cessazione dei servizi di somministrazione a tempo determinato in ambito di gara pubblica.
Lo stesso articolo 22, tuttavia, richiama l’applicabilità delle Legge 604/1966, senza escludere che i medesimi licenziamenti debbano seguire la procedura prevista dall’articolo 7 della stessa Legge 604/1966, introdotta successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003.
Il Ministero del Lavoro ha sostenuto, dunque, che le agenzie di somministrazione debbano applicare la procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, nell’ipotesi di licenziamento di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, occupati in ambito di gara pubblica per servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi.
 

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