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Licenziamento per giornate di permesso fruite senza intesa del datore di lavoro

Corte di Cassazione, sentenza n. 2803 del 2015.
Un lavoratore chiedeva al Tribunale di Napoli la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli per ripetute assenze non autorizzate e giustificate con la fruizione di giornate di permesso. Il lavoratore sosteneva trattarsi di congedi per gravi motivi per cui è richiesta soltanto una comunicazione.
Il Tribunale e la Corte di Appello rigettavano il ricorso, sostenendo doversi distinguere fra congedo per il caso di decesso o della grave infermità del coniuge o del convivente e congedo per gravi e documentati motivi familiari.
Nel primo caso era prevista soltanto una comunicazione al datore di lavoro
Negli altri casi la richiesta doveva essere presentata preventivamente al datore di lavoro, il quale entro dieci giorni avrebbe dovuto decidere se concedere, negare o chiedere di rinviare il congedo, riferendo le motivazioni organizzative o produttive.
Nella vicenda concreta, solo in un caso il lavoratore aveva subito un lutto familiare, usufruendo,  però, del congedo automaticamente anche negli altri casi in cui avrebbe dovuto aspettare il consenso del datore di lavoro.
La Corte di Cassazione ha confermato che, nel caso affrontato, la norma di legge e di regolamento prevedevano la realizzabilità immediata del diritto al congedo solo nel caso di decesso del familiare o del convivente, salva la prova o la verifica successione degli elementi costitutivi, e ciò per evidenti motivi di urgenza. Negli altri casi il lavoratore non poteva assentarsi dall’azienda senza che il datore fosse posto in condizione di controllare l'effettiva sussistenza delle giustificazioni e formulare la sua proposta di differimento del congedo o di fruizione parziale.
La fruizione dei congedi rimessa al mero arbitrio del lavoratore avrebbe impedito l'esercizio del potere, spettante al datore di lavoro, di direzione e di organizzazione dell'impresa.
La Corte di Cassazione ha, dunque, rigettato il ricorso.

23/02/2015

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