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Licenziamento illegittimo perché adottato in violazione del ccnl

Tribunale di Napoli, ordinanza del 25/02/2015

Un conduttore di mezzi per una società che opera nel Porto di Napoli, su commissione della società che gestisce il principale container terminal, era stato licenziato adducendo il datore di lavoro motivazioni di scarsa professionalità, di insufficiente diligenza e la presenza dichiarata indesiderata all'interno dell'opificio della committente.
Il dipendente era addetto alla conduzione dei macchine per scaricare contenitori in uscita dal terminal e ricaricare la merce in entrata. La società contestava all'operaio di essere stato coinvolto in due sinistri, mentre era alla guida del mezzo, che sarebbero stati la conseguenza della sua infrazione delle regole di sicurezza e viabilità.
Il lavoratore si rivolgeva alle cure dell'avvocato Domenico Carozza per impugnare il licenziamento.
Veniva proposto ricorso al Tribunale di Napoli perché annullasse il licenziamento: si contestavano, in particolare, la ricostruzione dei fatti esposta dal datore di lavoro, la sproporzione tra gli episodi realmente accaduti e la sanzione del licenziamento intimata e la violazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il Giudice del Lavoro, considerato il contenuto della documentazione inerente il rapporto di lavoro e delle relazioni descrittive della condotta contestata al dipendente, ha ritenuto che i fatti addebitati non potevano rientrare tra quelli punibili con una sanzione espulsiva. Il Giudice ha evidenziato che la contrattazione collettiva applicata dalla società richiede per il licenziamento disciplinare la realizzazione di un comportamento intenzionale nonché il verificarsi di danni economici ed all'immagine rilevanti.
Il Tribunale non ha ravvisato nel comportamento dell'operaio i presupposti della intenzionalità, né del reiterato e scorretto comportamento ed ha ritenuto che non vi fosse alcuna prova che il medesimo avesse cagionato un danno economico o alla immagine del datore di lavoro.
Il Giudice del lavoro ha, quindi, ritenuto che il fatto contestato non rientrasse tra le condotte punibili sulla base del contratto collettivo, ha dichiarato l'annullamento del licenziamento ed ha condannato il datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente ed al pagamento di una indennità risarcitoria pari alla retribuzione dal giorno dal recesso sino alla reintegra entro il massimo di dodici mensilità.

09/03/2015

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