Licenziamento collettivo e comunicazione di avvio della procedura di mobilità.
Corte di Cassazione, sentenza 17234 del 2016.
Un lavoratore licenziato a seguito di una procedura di mobilità, aveva impugnato il licenziamento deducendo la violazione della legge 223/1991, in quanto la comunicazione di avvio della procedura era stata effettuata, in assenza di RSA o RSU, solo nei confronti di due associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in quanto erano le uniche operanti nel territorio comunale interessato al licenziamento.
La Corte d'Appello accoglieva l'impugnativa di licenziamento, affermando la necessità che la comunicazione venga rivolta anche alle Organizzazioni Sindacali che, pur non avendo organismi a livello comunale, aderiscono a confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Della controversia veniva investita la Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha stabilito che la comunicazione preventiva scritta necessaria per avviare l’iter della procedura di mobilità, deve essere inoltrata non soltanto alle associazioni sindacali presenti sul territorio comunale in cui ha sede lo stabilimento interessato dalla procedura di mobilità, ma anche a quelle firmatarie del contratto collettivo nazionale assenti dal Comune in cui ha sede l’impresa.
Nel caso di specie, in mancanza delle rappresentanze sindacali aziendali, sarebbe intervenuto l'obbligo di effettuare la comunicazione alle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva nonché nei confronti delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, avessero comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori in azienda.
La limitazione di tale comunicazione alle sole organizzazioni comunali è stata ritenuta arbitraria, in quanto si doveva tener conto almeno degli effetti che a livello provinciale avrebbe potuto comportare una procedura di mobilità e non solo al livello comunale.
Tale violazione procedimentale ha determinato, dunque, la dichiarazione di illegittimità del licenziamento collettivo.
30 settembre 2016
In collaborazione con la dott.sa Raffaella Tellone.