Licenziamento collettivo: criterio della vicinanza alla pensione.
Cassazione, sentenza 22914 del 2015
La Corte di Appello di Milano rigettava la domanda proposta da un lavoratore che chiedeva la dichiarazione di inefficacia del recesso intimatogli per violazione della norme sui licenziamenti collettivi.
La Corte di Cassazione, investita della controversia, ha ricordato che in materia di licenziamenti per riduzione di personale ai sensi della legge 22391 è insindacabile la sussistenza dei presupposti fattuali del licenziamento (salvi intenti elusivi), non necessitando il licenziamento collettivo di una crisi aziendale e neppure di un ridimensionamento strutturale, essendo legittimo anche in caso di sola riduzione della forza lavoro.
In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale.
Ove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l'organico dell'intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro attraverso il criterio dell'anzianità contributiva, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza.
E' legittimità l'adozione, quale criterio unico di scelta, della maturazione del diritto a pensione, essendo anzi questo un criterio obiettivo che non consente alcuna discrezionalità dell'azienda e dunque neppure intenti elusivi. Non vi è intento discriminatorio da parte della società datrice di lavoro nell'adottare con l'accordo sindacale unicamente il criterio dell'anzianità: è un sistema di riduzione del personale incentrato sull'esigenza di una più efficiente riorganizzazione dell'impresa non disgiunta da quella di addossare la ricaduta degli effetti negativi sui soggetti che, per essere prossimi a pensione, hanno la capacità economica di ammortizzare meglio gli effetti.
14 dicembre 2015