Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale: istruzioni INPS.
INPS, circolare 107 del 2017.
L’articolo 54-bis del decreto legge 50/2017 ha disciplinato le prestazioni di lavoro occasionali.
I datori di lavoro possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.
Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma, Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale, e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori: a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi; c) persone disoccupate; d) percettori di prestazioni integrative del salario o di reddito di inclusione.
I compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
E’, inoltre, previsto, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. Per il settore agricolo, il suddetto limite si calcola diversamente.
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Analogo divieto opera nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.
L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’INPS.
La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS.
Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.
Mediante il Libretto Famiglia l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per: a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare.
Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso: € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;€ 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS; € 0,25 per il premio assicurativo INAIL; € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione.
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l’ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.
Il Contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei limiti economici, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore: contribuzione ivs alla Gestione separata INPS 33,0 %; premio assicurativo INAIL 3,5 %.
Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è delimitato da ulteriori limiti rispetto a quelli generali.
Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
E’, altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:
a) da parte delle imprese dell’edilizia, esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo e del settore delle miniere, cave e torbiere;
b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
c) in agricoltura, salvo le specifiche eccezioni.
Almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS , è tenuto a fornire le seguenti informazioni: i dati identificativi del prestatore; la misura del compenso pattuita; il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa; il settore di impiego del prestatore; altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
Le Pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali: a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali; b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; c) per attività di solidarietà; d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Alle Pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti.
Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, è prevista la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da: a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi; c) persone disoccupate; d) percettori di prestazioni integrative del salario o prestazioni di sostegno del reddito.
I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato di più recente pubblicazione.
Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria individuata dal contratto collettivo.
L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria.
A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni: i dati identificativi del prestatore; la misura del compenso pattuita; il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi; altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico.
Il compenso al prestatore verrà pagato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria.
12 luglio 2017