Legittimo ridurre i fondi per la contrattazione se vi sono state erogazioni in eccesso negli anni precedenti.
Cassazione, sentenza 24834 del 2015.
Alcuni dipendenti della Croce Rossa Italiana chiedevano il pagamento del compenso incentivante, previo accertamento dell'illegittimità delle trattenute operate dall'Ente direttamente sui fondi per il trattamento accessorio del personale a titolo di recupero delle somme erogate in eccesso negli anni precedenti.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che, in tali casi, non si è al cospetto di una ripetizione di indebito. Nulla viene recuperato direttamente nei confronti dei lavoratori, i quali nessuna trattenuta subiscono sulle competenze mensili. Non vi sono rivendicazioni di differenze retributive spettanti per errata ripartizione del fondo, ma viene in contestazione la composizione del fondo assumendosi l'illegittimità della trattenuta annua deliberata a titolo di rientro contabile.
L'Amministrazione Pubblica nel decidere tipologia ed entità delle risorse da destinare ai trattamenti accessori deve disporre in conformità al ccnl e alle norme di finanza pubblica, mentre è oggetto di accordo sindacale l'utilizzazione del fondo. La spesa sostenuta dall'Amministrazione per il proprio personale deve essere evidente, certa e prevedibile e le risorse finanziarie destinate a tale spesa devono essere determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
Deve ritenersi legittima, secondo la Cassazione, la riduzione operata del fondo incentivante di anni successivi per il recupero di somme che hanno alimentato il fondo in anni precedenti oltre i limiti legali e contrattuali. L'operazione grava su fondi non ancora costituiti e non su diritti maturati dai lavoratori al compenso incentivante non essendovi ancora stata la prestazione lavorativa, la verifica dei risultati relativi alla produttività e la ripartizione del fondo a seguito di accordo sindacale.
L'Ente Pubblico può e deve procedere al recupero delle somme corrisposte in mancanza di valida copertura finanziaria e con irregolarità contabili con la rimodulazione di retribuzioni aggiuntive per il futuro. Il personale non subisce, secondo la Cassazione, in questi casi alcuna decurtazione dello stipendio, bensì una attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi rimodulati alla stregua della rideterminazione al ribasso del fondo.
29 gennaio 2016