Articolo

Legge di stabilità 2014: alcune novità in materia di previdenza e lavoro

Aliquote contributive gestione separata INPS
Per l’anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di partita iva, iscritti alla gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva resta ferma al 27%. Viene, in tal modo, sospeso per un anno l'incremento previsto dalla Legge 92/2012.
Per gli iscritti alla gestione separata, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e non siano titolari di partita iva (come i collaboratori a progetto), restano invariate le disposizioni di maggiorazione dell'aliquota contributiva al 28% per l'anno 2013, al 29% per l'anno 2014, sino al 33% dall'anno 2018.
Per i rimanenti iscritti alla gestione separata INPS (pensionati ed iscritti anche ad altra gestione), gli incrementi della aliquota contributiva previdenziale sono definiti al 22% per l'anno 2014 ed al 23,5% per l'anno 2015.

Fondi bilaterali di solidarietà
Si interviene un'altra volta in tema di fondi bilaterali di solidarietà, nei settori non coperti dalla integrazione salariale. La cancellazione del termine del 31 ottobre, consente di costituire, oppure adeguare, i fondi bilaterali in ogni momento.
Se non vengono attuati i fondi bilaterali, nei settori non coperti interverrà il fondo residuale attivato dal Ministero del Lavoro, il che comporta dal gennaio 2014 una contribuzione di finanziamento pari allo 0,50%.
Se le parti hanno in corso la trattativa per la costituzione o l’adeguamento del fondo, lo 0,50% è sospeso fino al 31 marzo 2014. Se l’accordo non si realizza, il contributo di finanziamento viene richiesto con effetto retroattivo.

Danno biologico, rendita ai superstiti e Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
Con effetto da gennaio 2014, è previsto un aumento delle indennità dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico, di non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai intervenuta negli anni dal 2000 al 2013.
Viene incrementata la prestazione della rendita a superstiti, disciplinata dall’articolo 85 del D.P.R. 1124/65. Se l’infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti una rendita seguenti che sarà ragguagliata al 100% della retribuzione calcolata secondo le disposizioni dello stesso testo normativo. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal  gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale previsto.
Viene disposto che i benefici a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro vengano erogati ai familiari superstiti, con lo stesso meccanismo previsto per la rendita ai superstiti: coniuge e figli o in mancanza ascendenti o fratelli e sorelle.

Contratti di solidarietà
La legge interviene in ordine all'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto legge 726/84, ovvero i contratti di solidarietà di tipo A difensivo. Per l'anno 2014, questo trattamento è aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario (portando l'intervento al 70% della retribuzione).

Perequazione dei trattamenti pensionistici
Dal gennaio 2014 migliora la perequazione dei trattamenti pensionistici.
Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo la legge 448/98, è riconosciuta: a) nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici  pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, b) nella misura del 95% per i trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, c) nella misura del 75% per i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, d) nella misura del 50% per i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS, e) nella misura del 40%, per l'anno 2014, e nella misura del 45%, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici
A decorrere dal gennaio 2014, e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6% della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino all'importo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12% per la parte eccedente l'importo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18% per la parte eccedente l'importo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS.

Indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici
Per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici, da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale, resta quella in godimento al 31 dicembre 2013.

Trattamento retributivo del pubblico dipendente nel caso di passaggio di carriera
Sono eliminate le norme che impedivano il peggioramento del trattamento retributivo del pubblico dipendente nel caso di passaggio di carriera. Sono, infatti, stati abrogati l'articolo 202 del Presidente della Repubblica 3/57 e  l'articolo 3 della legge 537/1993.  
Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, sarà corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.
Le amministrazioni pubbliche devono adeguare i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della legge.

Prestazione lavorativa nel giorno destinato al riposo settimanale o festivo infrasettimanale per il personale delle Forze di polizia e Forza armate
Per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, l’articolo 10 D.P.R. 170/2007 e l’articolo 11 del D.P.R. 163/2002, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero.
Le due disposizioni prevedono che, fermo restando il diritto al recupero, al personale che, per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, è corrisposta una indennità determinata a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

Mobilità dei professori e dei ricercatori
Vengono modificate le norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori. L'articolo 7 della legge 240/2010 dispone ore che la mobilità interuniversitaria è favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate.

Trattamenti di fine servizio per i dipendenti pubblici
Con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto, e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego, sarà effettuato dal 2014:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare della prestazione e' complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare della prestazione è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro;
c) in tre importi annuali se l'ammontare della prestazione è uguale o superiore a 100.000 euro.
Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti dopo il 31 dicembre 2013, l'ente erogatore provvederà decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

 

07/01/2014

Condividi questo articolo: