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Le visite mediche per la sorveglianza sanitaria non possono comportare oneri economici per il lavoratore.

Ministero del Lavoro, interpello 14 del 2016

E' stato chiesto un parere della Commissione Interpelli su due specifiche questioni.

La prima riguarda il soggetto su cui devono ricadere gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori, con mezzo privato o pubblico, nel percorso, quando non può essere coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal medico competente al luogo ove abitualmente viene svolta l'attività lavorativa. Ciò quando è necessario espletare esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche complementari alle visite mediche periodiche per la sorveglianza sanitaria prevista dall'articolo 41 del D.lgs. 81/2008.

La seconda domanda rivolta alla Commisione è se il tempo con cui il lavoratore si sposta dalla casa di cura indicata dal medico competente al luogo di lavoro deve essere considerato orario di lavoro.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica per osservare le prescrizioni della sorveglianza sanitaria e allo stesso tempo vigilare che non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

L'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che le visite mediche, a cura ed a spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal medico competente per la verifica dei profili di rischio con attinenza alla posizione lavorativa. Inoltre, l'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 prevede che le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

La Commissione ritiene, dunque, che i costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per i lavoratori (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro.

 

9 dicembre 2016

 

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