Le prestazioni previdenziali sono dovute anche quando l’imprenditore non ha versato i contributi. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.
Tribunale di Napoli Nord, sentenza 3843/2019
Un operaio edile aveva presentato domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione NASPI. L’INPS non aveva offerto riscontro positivo e, anzi, aveva contestato al lavoratore la sussistenza di un precedente rapporto di lavoro. Il lavoratore, assistito dalla Filca Cisl di Napoli, veniva affidato alle cure dello Studio Legale Carozza.
È stato, pertanto, promosso ricorso giudiziario per chiedere l’accertamento della genuinità del rapporto di lavoro contestato dall’INPS, il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro per il rapporto in oggetto e la condanna dell'Istituto al pagamento dell’indennità Naspi.
Il Tribunale ha osservato preliminarmente che l'indennità Naspi è un’indennità mensile di disoccupazione erogata in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal maggio 2015. L’indennità spetta dunque ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione. L’unico soggetto legittimato all’erogazione della prestazione è l’INPS.
Il Tribunale ha ritenuto rispettato il requisito della certezza dell’esistenza del rapporto lavorativo in relazione al quale il lavoratore ha chiesto la regolarizzazione della posizione contributiva dal momento che ha considerato raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato contestato dall’Istituto, con il conseguente obbligo contributivo e retributivo a carico del datore di lavoro.
Il Tribunale ha affermato che trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni sancito in via generale dall’articolo 2116 del Codice civile, secondo cui le prestazioni previdenziali ed assistenziali sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni di legge.
Il Tribunale ha ritenuto effettivi tutti i presupposti di legge per l’erogazione dell’indennità Naspi, poiché la domanda telematica di disoccupazione Naspi era stata presentata tempestivamente e sono stati documentati sia lo stato di disoccupazione involontario sia i requisiti di almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Il Tribunale, pertanto, ha accolto la domanda del lavoratore, dichiarando il diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa e contributiva per il periodo del rapporto di lavoro e riconoscendogli il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione NASPI.
27 gennaio 2021