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Le incompatibilità tra trattamenti previdenziali ed assistenziali sono disciplinate dalla regola generale dell'indebito.

Corte di Cassazione, sentenza 15759 del 2019.

La Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato non ripetibile l'indebito assistenziale che l'INPS aveva rilevato nei confronti di un pensionato per avere quest'ultimo percepito contemporaneamente la pensione di invalidità civile e l'assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili. La Corte di Appello affermava l'inapplicabilità dell'articolo 2033 del codice civile, nonché delle disposizioni regolanti le diverse ipotesi di mutamento delle condizioni sanitarie o di quelle reddituali, dovendo invece trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge 29/1977, aventi riguardo alle condizioni generali di concessione dei trattamenti assistenziali. Secondo tali norme gli organi preposti alla concessione dei trattamenti economici dovevano provvedere periodicamente a verificare la permanenza dei requisiti di godimento procedendo, se del caso, alla revoca con effetto dal primo giorno del mese successivo, senza ripetizione delle somme precedentemente erogate.

L’INPS proponeva ricorso per cassazione. L’istituto lamentava l’esclusione dell'applicabilità dell'articolo 2033 del codice civile e non riteneva appropriato il criterio contenuto nelle disposizioni della legge 29/1977 e della legge 291/1988 con riguardo alle concessioni in generale dei trattamenti assistenziali, con la conseguente irripetibilità delle somme riscosse dal pensionato.

Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 del codice civile, in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede. Le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia, con disciplina derogatoria che individua un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore.

In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi, in sostanza, il decreto legge 850/1976, secondo cui gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento ed il decreto legge 173/1988, secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, le prestazioni erogate al pensionato devono essere assoggettate alla regola generale dell'indebito di cui all'articolo 2033 del codice civile, difettando regole specifiche applicabili.

L'INPS ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte indebitamente in quanto, l'assegno mensile di cui alla legge 118/1971 è incompatibile con la pensione diretta di invalidità: poiché le due prestazioni erano state erogate contemporaneamente, l'Istituto aveva agito per la ripetizione.

Non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione. Le situazioni di incompatibilità non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta: costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento.

In tal caso difetta una specifica disciplina derogatoria, non potendo trovare applicazione in via analogica la normativa inerente l'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge. Si deve, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 del codice civile in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile. La disciplina particolare di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nella fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti inconciliabili.

Accertata la contemporanea erogazione delle due prestazioni nell'arco dello stesso periodo di tempo ed escluso che potesse ingenerarsi nell'assistito l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei di tale indennità, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’INPS.

26 febbraio 2020

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