Le esigenze di sicurezza e di tutela del patrimonio non possono di per sé legittimare il trattamento dei dati personali mediante strumenti dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori.
Garante per la Protezione dei Dati Personali, Ordinanza 9582791 del 2021.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha dichiarato illecita la condotta tenuta dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, condannandola a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria perché, come sostenuto nel reclamo presentato da un dipendente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Dipartimento di Fisica dell’Ateneo avrebbe installato e messo in funzione 35 telecamere in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali e e in violazione dei principi di necessità, in quanto l'edificio è già presidiato da un servizio di vigilanza, e di proporzionalità, in quanto è stata effettuata la copertura capillare dell'edificio con telecamere senza aver effettuato una valutazione di strumenti alternativi.
La disciplina in materia di trattamento dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono, di regola, trattare dati personali se il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento oppure per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Con specifico riferimento all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici, questi ultimi, in qualità di titolari del trattamento, possono trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Nei casi in cui siano impiegati sistemi di videosorveglianza il titolare del trattamento, oltre a rendere l’informativa di primo livello mediante apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza, deve fornire agli interessati anche delle informazioni di secondo livello, che devono essere facilmente accessibili per l’interessato. Nel caso di specie, è emerso che l’informativa completa sul trattamento dei dati personali è stata resa disponibile agli interessati, sul sito web dell’Ateneo, tre anni dopo l’installazione del servizio di videosorveglianza.
Le esigenze di sicurezza e di tutela del patrimonio invocate dall’Ateneo non possono di per sé legittimare il trattamento dei dati personali mediante strumenti dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, in assenza delle garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori in materia, ovvero l’accordo con le rappresentanze sindacali.
3 giugno 2021