Articolo

Lavoro straordinario di personale con funzioni direttive.

Corte di Cassazione, sentenza 10318  del 2017.

Il direttore di un Hotel proponeva ricorso giudiziario chiedendo la condanna della società datrice di lavoro al pagamento del compenso per lavoro straordinario, rilevando anche che nel corso del rapporto di lavoro gli erano già state pagate somme a titolo di lavoro straordinario forfettizato.
La società eccepiva che per l'interessato, inquadrato come dirigente con mansioni di direttore di albergo, non fosse applicabile la limitazione della durata massima normale di lavoro prevista e che, pertanto, nessun compenso per straordinario era dovuto.
La Corte d'Appello di Messina rigettava la domanda del lavoratore ritenendo che non poteva applicarsi al ricorrente alcuna limitazione di orario,
La Corte di Cassazione, investita della controversia, ha ricordato che i funzionari direttivi sono esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro. I medesimi hanno diritto al compenso per lavoro straordinario solo se la prestazione, per la sua durata, superi il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante.
La Suprema Corte ha confermato che, nel caso affrontato, non potesse ritenersi provato lo svolgimento di un orario di lavoro giornaliero talmente gravoso da superare il limite della ragionevolezza, così da rendere la prestazione particolarmente usurante e gravosa, in violazione del diritto alla salute. Il dipendente nulla aveva dedotto circa lo svolgimento di particolari attività impegnative o gravose, che normalmente caratterizzano le funzioni direttive e che per contro risultava che il lavoratore interessato potesse godere di pause e riposi, usufruendo anche dell'alloggio e consumando in albergo i pasti. La sola circostanza della presenza sul luogo di lavoro per cinque ore oltre le otto ore giornaliere non è stata ritenuta sufficiente per integrare quella gravosità dell'orario usurante necessaria per riconoscere un compenso straordinario, stante anche la non vincolatività di tale orario.
Il criterio di ragionevolezza assume la figura di una clausola generale o di una sorta di principio elaborato dalla giurisprudenza come meccanismo correttivo dello squilibrio contrattuale con riferimento al lavoro usurante dell'impiegato con funzioni direttive, escluso per legge dalla limitazione di orario.
La Suprema Corta ha ricordato anche che l'attribuzione di un compenso per lavoro straordinario forfettizzato, in presenza di una normativa legale e contrattuale che esclude determinate categorie di lavoratori dall'applicazione della disciplina in tema di limitazioni dell'orario di lavoro, non può assumere, per sé solo, il significato di un riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell'esistenza di una limitazione dell'orario normale, ma se mai, solo quello di un trattamento più favorevole determinato e corrisposto dal datore di lavoro al dipendente, al quale non si applica la disciplina delle limitazioni dell'orario di lavoro, proprio in conseguenza degli svantaggi eventualmente derivanti al lavoratore dalla suddetta esclusione.
La Corte di Cassazione ha, quindi, respinto il ricorso del lavoratore condannandolo ad oltre 3500 euro di spese di lite.

Condividi questo articolo: