Articolo

Lavoro autonomo e cantiere edile: la “autenticità” dei rapporti

Ministero del Lavoro, circolare n. 16 del 2012

Il Ministero del Lavoro, nel recente atto di indirizzo ai propri servizi ispettivi, ha sottolineato che sempre più frequentemente si riscontra l’utilizzo improprio di lavoratori autonomi, solo formalmente riconducibili alla tipologia contrattuale di cui all’art. 2222 cod. civ., che di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo la medesima attività del personale dipendente. Il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni sulla genuinità delle prestazioni autonome. Elemento significativo ai fini della verifica è quello connesso al possesso e alla disponibilità di una coesistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena e autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire. Tale circostanza si può constatare dall’esame della documentazione ove risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento). Non avrebbe, invece, valore dirimente la mera proprietà o il possesso di miniatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare l’esistenza di un’autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall’impresa esecutrice o addirittura dal committente, ancorché a titolo oneroso, rappresentando, anzi, tale circostanza un segno della non genuinità del lavoro autonomo. Ulteriore elemento sintomatico è il riscontro di un’eventuale mono­committenza (lavoro svolto in un significativo arco temporale per un unico datore di lavoro o per una sola azienda committente). Poco verosimile, inoltre, apparirebbe la compatibilità di prestazioni di lavoro di tipo autonomo con riferimento a quelle attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate fondamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere, svolte da specifiche categorie di operai quali quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiolo. Lo svolgimento di tali mansioni risulta, infatti, connotato dall’utilizzo di un apposito “crono programma” destinato solo a pianificare le diverse fasi di esecuzione dell’opera, ma anche a realizzare quel necessario e stretto coordinamento tra lavoratori che assicuri un’attuazione unitaria e organica delle attività, difficilmente compatibile con una prestazione dotata delle caratteristiche dell’autonomia.
 

21/01/2013

Condividi questo articolo: