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Lavoro accessorio: nuove norme ed istruzioni dell'INPS

INPS, circolare 149 del 2015.
Il d.lgs. 81/2015 ha modificato la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio.
E' stato innalzato il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5000 a 7000 euro (rivalutabili annualmente) ed è stato stabilito che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati.
Rimane immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista.
Le nuove disposizioni si applicano anche in agricoltura alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle  attività  agricole  di  carattere  stagionale  effettuate  da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi ed alle attività agricole svolte a favore di soggetti che godono del regime speciale. Non possono, però, essere impiegati con tali modalità soggetti iscritti l'anno  precedente  negli  elenchi  anagrafici  dei lavoratori agricoli.
Viene confermata la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3000 euro di compenso per anno civile.
Una novità prevede, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l’obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche i carnet di buoni orari.
In attesa dell’emanazione del decreto attuativo, il valore nominale del buono orario  è  fissato  in  10  euro. Nel settore agricolo, invece, è pari all'importo della retribuzione oraria individuata dal contratto collettivo.
Il decreto legislativo prevede, inoltre, l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, i dati del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

07/09/2015
 

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