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La revisione dell'assegno ordinario di invalidità può avvenire anche prima dei tre anni.

Cassazione, sentenza 21708 del 2016.

La Corte d'Appello di Messina dichiarava l'illegittimità della sospensione dell'assegno di invalidità prima riconosciuto ad un assicurato e poi sospeso a seguito di visita di revisione stabilita prima della scadenza dei tre anni.

Della controversia veniva investita la Cassazione per ricorso promosso dall'INPS.

La legge 222/1984 prevede che l'assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno. Dopo tre riconoscimenti l'assegno è confermato automaticamente.

La stessa legge dispone che il titolare delle prestazioni può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La legge prevede un autonomo e generale potere di revisione in capo all'INPS che prescinde dalla durata dell'assegno e che è attivabile discrezionalmente dall'Istituto anche prima della scadenza del periodo triennale di durata della prestazione.

I trattamenti previdenziali correlati all'esistenza di requisiti sanitari costituiscono prestazioni temporanee la cui erogazione è subordinata alla permanenza della condizione che ha dato luogo al trattamento in atto. Essi perciò non si conciliano con un requisito rigido di durata e sono suscettibili di essere sottoposti a verifiche in ogni tempo allo scopo di accertare la permanenza dei requisiti prescritti. Nè, data l'indisponibilità delle situazioni giuridiche di cui si discute, c'è spazio per la tutela dell'affidamento da parte del fruitore della prestazione o per assicurare stabilità incondizionata al pregresso accertamento amministrativo o giudiziario.

La Cassazione ha, dunque, accolto il ricorso dell'INPS, ha rigettato la domanda dell'assicurato ed ha confermato la legittimità della sospensione della prestazione. L'interessato è stato condannato al pagamento di oltre 3600 euro di spese legali.

 

23 febbraio 2017

 

 

 

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