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La pensione per i ciechi civili è erogata solo in caso di bisogno dell’assistito

 Corte di Cassazione,  sentenza n.24004 del 2014.


Una cittadina chiedeva il ripristino della pensione di invalidità civile per i ciechi che era stata sospesa per il superamento dei limiti di reddito.
La pensione per i ciechi (assoluti o parziali) è stata istituita dalla legge 66/1962. Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o in servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non reversibile.
Questa prestazione è concessa ai maggiorenni ciechi assoluti o ai soggetti di ogni età ciechi parziali che si trovino in stato di bisogno economico. Tale stato di bisogno è stato identificato nel possesso di redditi assoggettabili ad IRPEF di un ammontare inferiore ad un certo limite.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che sulla disciplina di questa prestazione non incide la previsione di cui all'articolo 68 della legge 153/1969 che stabilisce che il riacquisto della capacità di guadagno nonché di un reddito da lavoro da parte del cieco non comporta la perdita della pensione. Secondo la Corte di Cassazione, quest'ultima norma avrebbe carattere eccezionale e non sarebbe possibile una estensione analogica al trattamento assistenziale per la cecità civile del beneficio riconosciuto a favore di chi gode del trattamento previdenziale. La previsione di irrilevanza del reddito sarebbe stata introdotta nell'ambito di un istituto differente ovvero per la pensione di invalidità erogata dall'INPS ed a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, che presuppone un rapporto contributivo.
La Corte di Cassazione ha, dunque, sostenuto che la pensione non reversibile per i ciechi civili (assoluti o parziali) di cui alla legge 66/1962, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, con conseguente cessazione dell'erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 118/1971.

15/12/2014

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