La nomina diretta del dirigente in una società a partecipazione pubblica è nulla in assenza della relativa selezione.
Corte di Cassazione, Ordinanza 89 del 2023.
La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli con cui erano state respinte le domande di un lavoratore contro S.A.P.NA. (società per l'esercizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti interamente partecipata e controllata dalla provincia di Napoli), dirette all'accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed alla declaratoria dell'illegittimità del recesso intimato.
L’interessato ha svolto l'incarico di direttore tecnico della società con contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato, risolto anticipatamente per dedotta nullità del contratto, in quanto stipulato in violazione di norme di legge imperative.
La natura pubblica di S.A.P.NA. la assoggettava ai vincoli normativamente imposti dal D.lgs. 165/2001, circa il reclutamento del personale, stante il disposto del D.L. 112/2008, con cui il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro sottratti alla disciplina dettata dal D.lgs. 165/2001, ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale.
La nullità prevista dall’articolo 19 del D.lgs. 175/2016, non ha portata innovativa, ma ha reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali, con immediata precettività e diretta applicabilità del D.L. 112/2008.
Ciò vale anche per il contratto di lavoro dirigenziale, non escluso dalla sua natura fiduciaria, in quanto la normativa pubblicistica deve applicarsi non solo al reclutamento del personale, ma anche al conferimento degli incarichi, con conseguente nullità del contratto a tempo determinato stipulato tra le parti in assenza di procedura selettiva idonea a rendere palesi i criteri di scelta adottati nell'individuazione del contraente.
Il lavoratore ha promosso ricorso per cassazione, respinto dalla Suprema Corte.
In tema di reclutamento del personale da parte di società in house, il Decreto Legge 112/2008, che ha disposto che, ai fini del reclutamento in questione, le predette società adottino criteri che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs. 165/2001, è norma immediatamente precettiva, in quanto il successivo D.P.R. 168/2010, non ha integrato il precetto dettato dalla fonte primaria, essendosi limitato a richiamare detto precetto senza aggiungervi alcun contenuto sostanziale.
16 gennaio 2023