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La mole di lavoro del dirigente comunale non giustifica ritardi.

Corte dei Conti Sardegna, sentenza 195 del 2016.

La Corte dei Conti della Sardegna promuoveva azione di responsabilità nei confronti del dirigente di un Comune.

Una società risultava aggiudicataria di una procedura negoziata indetta dal Comune per l’affidamento di servizi. Poiché il Comune non procedeva alla stipula del relativo contratto, la società formulava dei solleciti, ma veniva informata dalla dirigente dell’intenzione del Comune di procedere alla revoca dell’aggiudicazione. La società reiterava una serie di istanze all'ente che rimanevano senza riscontro. La società proponeva, allora, ricorso al TAR, lamentando l’illegittimità del silenzio del Comune. Solo nel corso del giudizio, il Comune procedeva alla revoca dell'affidamento ed interveniva tra le parti una transazione con onere economico a carico dell'Ente.

Secondo il Procuratore della Corte dei Conti le spese legali che il Comune aveva dovuto affrontare costituivano danno erariale addebitabile alla dirigente.

Quest'ultima si difendeva deducendo la mancanza di colpa grave, alla luce della mole di lavoro che doveva affrontare per le centinaia di procedimenti amministrativi di cui era responsabile in quel periodo.

Secondo la Corte dei Conti, tuttavia, il pregiudizio per l’erario comunale è da mettere in relazione causale con l’ingiustificato ritardo con il quale la dirigente ha concluso il procedimento di revoca dell’aggiudicazione alla società.

La giustificazione di essere stata, nel periodo interessato, oberata di curare altri, numerosi e importanti procedimenti amministrativi, non è valida.

Il provvedimento da adottare, nel momento in cui la dirigente aveva individuato le ragioni di pubblico interesse che la inducevano a revocare l’aggiudicazione definitiva, non presentava profili di particolare complessità, tali da giustificare un ritardo. La dirigente era sicuramente avvertita dell’importanza di concludere tempestivamente il procedimento, non solo per ragioni di astratta legittimità dell’azione amministrativa, ma anche perché l’eventualità di un’iniziativa giudiziaria della aggiudicataria era altamente prevedibile, così come lo era il fatto che, se tale ricorso fosse stato proposto contro il silenzio dell’amministrazione, quest’ultima avrebbe visto sicuramente compromessa la sua posizione.

La Corte dei Conti ha, quindi, condannato la dirigente al risarcimento del danno erariale.

 

9 dicembre 2016


 


 

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