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La mancata istituzione delle posizioni organizzative non comporta la perdita di chance.

Corte di Cassazione, sentenza 12556 del 2017.

Un dipendente di una Azienda Sanitaria chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento di una determinata somma di denaro a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, derivante dalla mancata istituzione delle posizioni organizzative.

La Corte di Cassazione ha affermato che, per volontà delle Parti contrattuali, l'operatività del diritto all'indennità di posizione organizzativa è stata esclusa prima dell'avvenuta integrazione della relativa disciplina a cura della contrattazione collettiva cui la stessa rinvia, atteso che, in primo luogo, al momento del conferimento degli incarichi direttivi prima di tale integrazione non risultano determinati i criteri per l'accesso agli stessi e per la loro revoca e, in secondo luogo, in mancanza di consultazione e concertazioni sindacali, detta indennità sarebbe nemmeno determinabile tra il minimo ed il massimo in relazione alla graduazione delle posizioni organizzative da operarsi nell'ambito della destinazione del fondo di amministrazione.

L'istituzione delle posizione organizzative rientra nella precipua attività organizzativa dell'ente che, anche a prescindere dalle previsioni contrattuali, deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all'affermazione di un indiscriminato obbligo di istituzione, di qui le seguenti conseguenze: a) il diritto del dipendente a percepire la relativa indennità sorge solo se ed in quanto la posizione organizzativa sia stata istituita; b) prima dell'istituzione delle posizioni organizzative da effettuare all'esito della procedura concertata prevista dalla contrattazione collettiva non è configurabile alcun diritto al risarcimento del danno da perdita di chance del dipendente che sostenga di poterne essere beneficiario con elevata probabilità, restando irrilevante l'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita.

Tali principi hanno avuto specifica applicazione anche in molteplici controversie in cui si discuteva della riconoscibilità, o meno, del risarcimento da perdita di chance in favore del personale sanitario non dirigente di AUSL prima dell'istituzione delle posizioni organizzative da parte dell'Azienda sanitaria stessa.

Tutti questi giudizi si sono conclusi nel senso che dal contenuto testuale del CCNL 1998-2001 del Comparto Sanità, si desume che nel prevedere l'istituzione delle posizioni organizzative, non è imposto alle Aziende e agli Enti di Comparto un obbligo incondizionato, ma è concesso loro un ampio margine di apprezzamento. Pertanto, le decisioni assunte dai suddetti enti al riguardo non sono meramente ricognitive, ma esplicano una funzione costitutiva. L'esclusiva rilevanza da attribuire all'atto costitutivo delle posizioni organizzative adottato discrezionalmente comporta, da un lato, che sia da escludere che prima dell'adozione di tale atto sia configurabile un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l'elevata probabilità di esserne destinatario e, in secondo luogo, determina l'irrilevanza, ai suddetti fini, di eventuali atti preparatori endo-procedimentali.

Nella vicenda delle posizioni organizzative alle Aziende Sanitarie è riconosciuto, per volontà delle Parti contrattuali, un ampio margine di apprezzamento, nel quale esplica un ruolo fondamentale la considerazione delle esigenze di servizio di ciascuna di esse, nonchè una notevole latitudine nella individuazione di quali posizioni organizzative debbano essere in concreto attivate.

La Corte di Cassazione ha rigettato la domanda del lavoratore condannadolo al pagamento di oltre 4000 euro di spese legali.

 

29 maggio 2017

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