
La mancata comunicazione alle Organizzazioni Sindacali dei nuovi assunti può essere condotta antisindacale.
Corte di Cassazione, sentenza 14060 del 2019.
La Corte di Appello di Catanzaro accoglieva l’appello di un’Organizzazione Sindacale e dichiarava il carattere antisindacale della condotta tenuta dalla Banca Carime. La Corte di Appello ordinava alla Banca di comunicare all’Organizzazione Sindacale gli elenchi dei neo assunti ed il ruolo del personale, comprensivo di nome e cognome dei lavoratori e di astenersi da comportamenti analoghi a quelli oggetto di causa.
La Corte di Appello riteneva provato che la Banca nelle comunicazioni alle Organizzazioni Sindacali, previste da un accordo aziendale, si fosse limitata alla trasmissione di elenchi numerici privi dell'indicazione dei nominativi dei lavoratori neo assunti, dei responsabili di filiale trasferiti e di quelli compresi nel ruolo di ciascuna sede.
La Corte di Appello riteneva che che l'espressione contenuta nell'accordo aziendale, riferita agli "elenchi dei neo assunti", dovesse essere intesa, secondo il senso letterale, come relativa ai nominativi dei lavoratori e non al mero dato numerico.
Secondo la Corte di Appello la violazione della disposizione dell'accordo aziendale, concernente le comunicazioni periodiche obbligatorie del datore di lavoro nei confronti delle organizzazioni sindacali, costituiva di per sè condotta idonea ad impedire o limitare l'esercizio dell'attività sindacale. La trasmissione di dati meramente numerici impediva o, comunque, limitava l'attività sindacale di trasmissione di informazioni ai lavoratori e di proselitismo.
Secondo la Corte di Appello, la condotta datoriale non poteva dirsi necessitata dall'esigenza di rispetto della privacy dei medesimi, atteso che, in base all'autorizzazione del Garante della privacy, era consentito al datore di lavoro il trattamento di dati sensibili per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali.
La Banca proponeva ricorso per cassazione, respinto dalla Suprema Corte.
Secondo il contratto aziendale l'azienda si era impegnata a fornire alle Organizzazioni Sindacali comunicazioni riguardanti gli elenchi dei neo assunti, i trasferimenti dei responsabili di filiale, il ruolo del personale e le circolari riguardanti i dipendenti.
L'uso dei termine "elenco", che equivale a lista di persone o cose, non poteva riferirsi alla trasmissione di un mero dato numerico complessivo ma presuppone l'invio dei nominativi dei lavoratori.
La mancata trasmissione degli elenchi nominativi dei neo assunti e del ruolo del personale, decisa dalla Banca in violazione dell'accordo, ha impedito in radice lo svolgimento dell'attività sindacale consistente nella trasmissione ai lavoratori di informazioni provenienti dal sindacato e nell'attività propria di proselitismo. La condotta datoriale così ricostruita è stata obiettivamente idonea a ledere la libertà e l'attività sindacale.
12 febbraio 2020