La lavoratrice madre dimissionaria gode dell’ASPI solo nel primo anno di vita del bambino
Ministero del Lavoro, Interpello n. 6 del 2013
Il Ministero del Lavoro ha affermato che la lavoratrice madre che si dimetta dal lavoro ha diritto all’Aspi solo se rassegna le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino, periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento il datore di lavoro. A nulla rieleverebbe, insomma, che la Riforma Fornero abbia esteso il periodo di convalida delle dimissioni da uno a tre anni di vita del figlio. La legge n. 92 del 2012 ha esteso, infatti, l’onere di convalida delle dimissioni per un periodo pari ai primi tre anni di età del bambino. Secondo l’art. 54 del D.Lgs. n. 151 del 2001, invece, le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. In questo periodo opera, difatti, una tutela legale a favore della lavoratrice madre, che supera l’arco temporale previsto per l’astensione obbligatoria posteriore al parto. Durante il periodo di vigenza del divieto, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salva l’ipotesi in cui sia stata sospesa l’attività dell’azienda o di un reparto di essa, né tantomeno essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, ad eccezione del caso in cui la procedura venga attivata per cessazione dell’attività imprenditoriale. Con riferimento al periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, l’art 55 del D.Lgs. n. 151 del 2001 ai fini della fruizione delle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali equipara le dimissioni al licenziamento. Secondo il Ministero, comunque, la lavoratrice madre avrebbe diritto alla percezione delle indennità, compresa quella di disoccupazione involontaria, disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio. La norma estendendo da un anno ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre, ha rafforzato soltanto la procedura finalizzata alla asseverazione della genuinità della scelta risolvere un rapporto di lavoro da parte della madre. Pertanto l’estensione temporale dell’istituto della convalida per il Ministero del Lavoro non avrebbe alcun riflesso sul diritto all’indennità di disoccupazione erogata a seguito di dimissioni volontarie, la quale, pertanto, può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento ovvero fino al compimento del primo anno di età del bambino.
10/03/2013