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La finestra di slittamento della pensione di vecchiaia si applica anche per gli invalidi con accesso alla pensione di vecchiaia anticipata.

Corte di Cassazione, Ordinanza 10613 del 2020.

La Corte d'Appello di Milano ha rigettato il gravame dell'INPS e confermato la sentenza con la quale, ritenuti sussistenti i requisiti contributivo anagrafico e sanitario, era stata accolta, con effetto la domanda di un lavoratore diretta all'attribuzione della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del decreto legislativo 503/1992, essendo stata verificata la sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari ed esclusa l'applicabilità alla medesima prestazione delle cosiddette finestre mobili ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 78/2010.

La Corte di Appello osservava che il sistema delle finestre introdotto dal decreto legge 78/2010, non si potesse riferire, per motivi letterali e logici, alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi e quindi alla pensione di vecchiaia anticipata; e si applicasse invece soltanto a coloro che acquisiscono il diritto a pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici, essendo evidente l'esclusione dalla sfera di applicazione di coloro che possono conseguire la pensione di vecchiaia in età diversa perché invalidi in misura non inferiore all'80%;

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso in conformità all'orientamento giurisprudenziale che si è formato sulla questione dell'applicabilità delle finestre mobili (articolo 12 decreto legge 78/2010) alle pensioni di vecchiaia anticipata (decreto legislativo 503/1992).

La disposizione dell'articolo 12, per motivi letterali, logici e sistematici, individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia.

Si tratta, non solo dei soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato, ma anche, oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma, di tutti gli altri soggetti che negli altri casi maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti. E' sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto (alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casì) utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12.

Nessun argomento contrario all'interpretazione accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla riforma Fornero (legge 214/2011) che ha eliminato, con decorrenza dal gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all’articolo 12 del decreto legge 78/2010, esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia, assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento, tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle a mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (decreto legislativo 503/1992), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui all’articolo 12 del decreto legge 78/2010.

La stessa considerazione vale pertanto anche su quanto sostenuto in proposito dalla circolare INPS 35/2012, la quale, illustrando la medesima legge 201/2011, ha infatti affermato che nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all'80%". Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma Fornero modificato la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia; ciò comporta che anche dopo la legge Fornero le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione.

Non vengono in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D’altra parte, si tratta di scelte che non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte decreto legislativo 503/1992; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma, non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della finestra, dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare; ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa.

Le stesse considerazioni di ordine costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla legge Fornero 211/2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, cui il sistema delle finestre, non si applica; e ciò perché la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece comunque alzati dalla legge Fornero i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore ed un accesso alla pensione di vecchiaia anticipato come previsto dal decreto legislativo 503/1992.

2 luglio 2020

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