La falsa attestazione della presenza integra il reato di truffa.
Corte di Cassazione, sentenza 7005 del 2019.
Il Tribunale di Reggio Calabria confermava l’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Locri nei confronti di un dipendente comunale indagato per il reato di truffa aggravata.
La Corte di Cassazione, investita della controversia, ha sottolineato che il Tribunale ha valorizzato, a fondamento dell’impugnata ordinanza, gli esiti delle indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria, corroborati da videoriprese documentanti il fatto che il dipendente comunale si era allontanato a più riprese arbitrariamente dal posto di lavoro, dove risultava in apparenza presente.
L’articolo 640 del codice penale delinea il reato di truffa.
Il legislatore ha inteso punire chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Nel prevedere diverse ipotesi aggravate, la norma stabilisce una pena più elevata se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.
La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente apprezzabili, osservando che anche una indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l’amministrazione pubblica.
Anche ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, rilevano, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata.
La Suprema Corte, sulla scorta di tale argomento, ha già escluso, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in una fattispecie relativa ad una truffa commessa in danno di Poste Italiane attraverso l’utilizzo abusivo dei cartellini di ingresso e la conseguente alterazione dei dati sulle presenze in ufficio; l’attenuante non è stata ammessa richiamando la grave lesione del rapporto fiduciario determinata dalla condotta delittuosa.
Assume rilievo anche l’incidenza dell’accertata condotta delittuosa sull’organizzazione dell’ente interessato, che ben potrebbe aver subito pregiudizio rilevante per effetto delle pur minime assenze, poiché esse (ed il danno che ne consegue a carico della Pubblica Amministrazione interessata) vanno valutate non soltanto sotto un profilo quantitativo, in riferimento al quantum di retribuzione in ipotesi indebitamente percepito dal lavoragtore, ma anche in quanto mettano in pericolo l’efficienza degli uffici: le singole assenze incidono, infatti, sull’organizzazione dell’ufficio, alterando la preordinata dislocazione delle risorse umane, nella quale il singolo funzionario non può ingerirsi, modificando arbitrariamente le prestabilite modalità di prestazione della propria opera quanto agli specifici orari di presenza.
La dislocazione degli impiegati nei singoli uffici è, infatti, predisposta dai dirigenti a ciò preposti curando l’utile e razionale impiego delle risorse disponibili, al fine di assicurare la proficuità (anche in favore dell’utenza) dello svolgimento della quotidiana attività amministrativa, certamente messa a repentaglio dalle personali iniziative di quei dipendenti che mutino a proprio piacimento i prestabiliti orari di presenza in ufficio (con il rischio di creare nocive scoperture ed inutili accavallamenti, e comunque fornendo una prestazione diversa da quella doverosa, non soltanto per durata, ma anche quanto all’orario di inizio e di fine).
Il profitto consiste, dunque, nel sottrarsi ai doveri di ufficio e nell’indebita percezione di apprezzabile retribuzione con connaturali conseguenza sul danno patito dalla Pubblica Amministrazione.
28 marzo 2019