La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore configura un riconoscimento del debito con conseguente interruzione della prescrizione.
La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore configura un riconoscimento del debito con conseguente interruzione della prescrizione.
Corte di Cassazione, sentenza 20260 del 2021.
La Cassazione ha rigettato il ricorso di una società avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che aveva a sua volta respinto l’opposizione della società all'intimazione di pagamento relativa a contributi portati da cartella di pagamento, ritenendo che il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella era stato interrotto da tre istanze di rateizzazione e riduzione delle sanzioni presentata dalla debitrice o per suo conto.
La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo che la sentenza impugnata avesse trascurato che mai erano state pagate le somme relative all’istanza di rateizzazione presentata.
La Suprema Corte ha permesso che il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale si ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, costituisce un atto giuridico in senso stretto, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore configura un riconoscimento di quest’ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate.
È irrilevante la circostanza che il debitore non abbia dato seguito alle istanze di rateazione e non abbia pagato le rate, essendo decisiva la valutazione del contenuto obiettivo dell’atto di richiesta di rateazione come riconoscimento del debito e non occorrendo il pagamento delle somme relative alle rate perché l’effetto interruttivo della prescrizione si produca. È corretta la valutazione della Corte d'Appello circa la portata interruttiva della prescrizione delle note di richiesta della rateizzazione, atteso che in ciascuna di esse è sotteso un chiaro riferimento ai debiti verso l’INPS e, comunque, vi è un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore, sicché ciascuna nota ha portata interruttiva della prescrizione.
14 aprile 2022