La Cassa Edile è legittimata ad agire contro l’azienda per il recupero dei versamenti omessi: vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 1841 del 2017.
A seguito di ricorso promosso della Cassa Edile di Caserta con l'assistenza dell'avvocato Domenico Carozza, veniva emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere decreto ingiuntivo nei confronti di un'impresa per l'importo corrispondente agli omessi accantonamenti e contributi.
L'impresa debitrice spiegava opposizione eccependo la carenza di legittimazione ad agire della Cassa Edile per il recupero degli accantonamenti trattenuti dalla retribuzione dovuta agli operai e non pagata poi all'ente blaterare secondo il disposto del ccnl per le imprese edili.
La Cassa Edile di Caserta si costituiva in giudizio.
Il Giudice del Lavoro, richiamando anche alcuni consolidati principi della Cassazione, rigettava l'opposizione dell'impresa confermando le domande proposte dalla Cassa Edile.
Le Casse Edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitamente da rappresentanti, dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, somme relative all’anzianità professionale) che, per l’elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica erogazione.
Il legislatore dapprima ha semplicemente incoraggiato l’iscrizione delle imprese alle Casse Edili, poi, con il decreto legislativo 276/2003, ha sancito l’obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti enti.
Le Casse Edili, inoltre, forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio in favore degli operai.
Le somme che il datore ha l’obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo.
Il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione, secondo l'articolo 1269 del codice civile.
La Cassa Edile è, quindi, pienamente legittimata a riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare.
26 luglio 2017