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La carenza nell’offerta commerciale può costituire grave inadempimento del responsabile del punto vendita.

Corte di Cassazione, sentenza 5538 del 2021.

La Corte di Appello di Roma rigettava la domanda di un lavoratore avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato per aver contravvenuto ai suoi doveri di responsabile di mercato stante le carenze ravvisate nell'offerta commerciale dei prodotti presso diversi reparti. La Corte di Appello riteneva specificamente contestati e sussistenti gli addebiti mossi con riguardo alle condotte inadempienti registrate con riguardo alla gestione dei reparti ortofrutta, scatolame, scatolame, macelleria. La Corte di Appello valutava i comportamenti del lavoratore sufficienti, anche in considerazione del ruolo di responsabile di mercato rivestito dal dipendente, ad integrare gli estremi della giusta causa in quanto, complessivamente considerati, suscettibili di essere ricondotti all'ipotesi contemplata nel codice disciplinare del CCNL per il settore commercio, che prevede l'irrogazione della massima sanzione a fronte di infrazioni alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, il deposito, la vendita ed il trasporto di merci o di gravi violazioni degli obblighi previsti dal CCNL. Il lavoratore aveva l’impegno di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore era vincolato a conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell’impresa.

Il lavoratore ha promosso ricorso per cassazione, respinto dalla Suprema Corte.

La Cassazione ha osservato che il giudizio circa la specificità degli addebiti mossi trova, nell’argomentazione della Corte di Appello, fondamento logico e giuridico nelle dichiarazioni testimoniali e nelle prove documentali. La Suprema Corta ha condiviso la conclusione cui è pervenuta la Corte di Appello in ordine ad un diffuso e reiterato inadempimento degli obblighi cui, ai sensi della disciplina collettiva applicabile, il lavoratore era tenuto quale responsabile del punto vendita, tale da pregiudicare il vincolo fiduciario.

22 aprile 2021

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