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La cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali determina l'immediata estinzione della stessa, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici a essa facenti capo

Corte di Cassazione, Sentenza n. 15525 del 2012.

L’articolo 4 del Dlgs 6/2003 ha modificato l’articolo 2495 del codice civile che oggi prevede che in caso di cancellazione dal Registro delle imprese la società si estingue automaticamente, anche qualora vi siano dei crediti rimasti insoddisfatti. Una società estinta, non risultando più esistente sul piano giuridico, risulta priva della capacità di stare in giudizio. Anche i lavoratori creditori, pertanto, non possono agire nei confronti della società.
I creditori potrebbero far valere con molti e consistenti limiti, eventualmente, le proprie ragioni nei confronti del liquidatore e dei soci.
Verso il liquidatore le azioni dei creditori potrebbero essere avanzate solo qualora fosse possibile dimostrare una responsabilità extracontrattuale del medesimo. Possono essere sanzionate solo le potenziali condotte poste in essere con inosservanza degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. E’ imposto al creditore, che promuove un’azione per danni, l’onere di dimostrare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare (anche parzialmente) le proprie ragioni e che, invece, è stata distribuita ai soci od utilizzata per pagare solo taluni dei creditori, violando la parità dei creditori. In alternativa dovrebbe essere dimostrato che il liquidatore ha posto in essere una condotta colposa o dolosa con la quale abbia neutralizzato la costituzione o la conservazione del patrimonio attivo.
Anche per quanto riguarda l’eventuale responsabilità dei soci, l’eventuale coinvolgimento degli stessi la cancellazione della società può avvenire solo nel caso in cui abbiano percepito (attraverso il bilancio finale di liquidazione) parte delle attività destinate alla soddisfazione dei creditori sociali. Dovrebbe potersi dimostrare che vi sia stata una concreta attribuzione patrimoniale, in base al predetto bilancio. Solo tale fatto comporterebbe in capo al socio di una  corrispondente quota parte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti.
E’, dunque, decisivo per i creditori insoddisfatti, acquisire anticipatamente tutti gli elementi inerenti la fase di liquidazione della società, per stabilire se vi sono le  condizioni per l’azione di recupero e dotarsi delle le prove necessarie per far valere le proprie ragioni.

24/02/2013

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