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L’onere di provare l’illecito contestato spetta al datore di lavoro.

Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Nola, sentenza 1702 del 2021.

Un dipendente di una clinica proponeva ricorso avverso la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal correlativo trattamento economico per dieci giorni inflittagli dalla datrice di lavoro, chiedendone l’annullamento. L’interessato eccepiva di non aver commesso il fatto contestato.

Il lavoratore aveva ricevuto una contestazione disciplinare con la quale gli veniva addebito un comportamento minaccioso nei confronti di un’altra unità di personale durante il turno di servizio. Secondo la datrice di lavoro, l’interessato avrebbe colpito al torace il collega di lavoro, costringendolo alle cure del Pronto Soccorso.

Il Tribunale ha rammentato che allorquando il lavoratore impugni un provvedimento disciplinare, escludendo la sussistenza di una sua responsabilità tale da giustificare il provvedimento stesso, il giudice deve procedere all’accertamento della complessa fattispecie che quella responsabilità determini, tenendo presente che grava sul datore di lavoro l’onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie, in quanto fondamento in concreto dell’esercitato potere disciplinare.

Nel caso affrontato, alla luce della istruttoria svolta, valutata congiuntamente agli esiti delle indagini svolte in sede penale, il Tribunale ha ritenuto che la società datrice di lavoro non abbia fornito prova adeguata della sussistenza della condotta contestata al lavoratore, il quale si è difeso in giudizio negando ogni addebito. In sede penale in relazione al procedimento a carico del lavoratore per lesioni ai danni della presunta vittima, inoltre, il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di archiviazione al Giudice delle Indagini preliminare per mancata prova.

Il Tribunale ha, pertanto, dichiarato l’annullamento della sanzione disciplinare irrogata. L’annullamento della sanzione disciplinare ha reso la datrice di lavoro inadempiente nel pagamento delle retribuzioni non erogate per il periodo in cui il lavoratore è stato sospeso dal servizio con conseguente condanna della società a pagare la retribuzione relativa ai dieci giorni di illegittima sospensione dal lavoro.

3 novembre 2021

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