L'omissione della visita di idoneità costituisce grave inadempimento del datore di lavoro che legittima la reazione del lavoratore.
Corte di Cassazione, sentenza 24459 del 2016.
La Corte di appello di Torino dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice dalla società DHL. La lavoratrice, che aveva prestato servizio alle dipendenze della DHL per oltre nove anni in qualità di impiegata adibita a mansioni di Customer Service Agent, si era rifiutata di attendere alle mansioni di front-line, in quanto ritenute non compatibili con le sue condizioni di salute. La C.t.u. medico-legale espletata in appello aveva concluso per la prolungata esposizione della lavoratrice, quale operatrice telefonica, ad un carico vocale di tipo professionale determinante nella comparsa della disfonia, da valutarsi pari ad un grado di invalidità del 6%. Le medesime risultanze medico-legali avevano evidenziato che l'assegnazione dell’impiegata, al rientro dalla maternità, alle mansioni di front-line per tre ore al giorno doveva considerarsi non compatibile con le condizioni dell'apparato fonatorio leso. Difatti, una volta avvenuta la lesione organica alle corde vocali per effetto di uno stress, una riesposizione anche modesta al medesimo può condurre ad una recrudescenza della patologia. Di conseguenza, doveva ritenersi privo di giusta causa il licenziamento irrogato per insubordinazione nelle giornate del 31 agosto e del 7 settembre 2009, in quanto il datore di lavoro, pur posto a conoscenza della inidoneità della lavoratrice a svolgere l'attività di front-line, non ne aveva tutelato le condizioni di salute. A fronte della violazione dell'articolo 2087 del Codice civile, il lavoratore ha la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute, in applicazione del principio di cui all'articolo 1460 del Codice civile.
Il ricorso proposto dalla DHL per la cassazione della sentenza è stato respinto dalla Suprema Corte.
A fronte della certificazione medica prodotta dalla lavoratrice, che suggeriva di evitare abusi vocali, la società si era basata su un parere del medico aziendale che aveva invece ritenuto non particolarmente stressante per le corde vocali l'assegnazione alle mansioni in questione per non oltre quattro ore al giorno; la società aveva così adibito la dipendente per tre ore all'attività di Key Account Desk Agent e per le ulteriori tre ore all'attività di front-line. Il parere del medico aziendale non aveva fatto seguito ad una visita di idoneità prevista dall’articolo 41 del Decreto legislativo 81/2008, alla quale la lavoratrice non era stata sottoposta; inoltre, il parere era stato espresso in una e-mail, della quale non risultava che la società avesse dato comunicazione, all’interessata per l'eventuale impugnazione consentita dalla legge; infine, tale parere medico aveva omesso di considerare la storia clinica della lavoratrice, che in precedenza era stata ritenuta idonea con prescrizioni e quindi assegnata a mansioni con astensione da attività vocale.
Tale ordine di considerazioni è coerente con una corretta lettura degli adempimenti gravanti sul datore di lavoro, in relazione alla sottoposizione dei dipendenti a visita di idoneità. A norma dell'articolo 41 del Decreto legislativo 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende, tra l'altro: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
L'omissione della visita medica di idoneità alle mansioni di front-line (cui si era aggiunta l'ulteriore omissione costituita dalla mancata comunicazione alla medesima lavoratrice del parere espresso per le vie brevi dal medico aziendale, ai fine dell'eventuale impugnazione) costituiva un colposo, grave inadempimento della DHL, idoneo a legittimare la reazione della lavoratrice per non avere il datore adeguato la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell'espletamento delle mansioni loro assegnate.
27 maggio 2020