L'obesità è malattia che può portare al riconoscimento della pensione d'invalidità.
Corte di Cassazione, sentenza 4684 del 2022.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un’assistita avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia che aveva rigettato l'opposizione all’accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie per l'assegno di invalidità.
In particolare, il consulente tecnico d’ufficio, avendo riscontrato nefrectomia, steato-epatite, diabete mellito e limitazioni articolari, aveva accertato la riduzione del 74% della capacità lavorativa dell'assistita, in ragione delle diverse patologie sofferte.
Il Tribunale, però, aveva disatteso le conclusioni del consulente, rigettando l’opposizione e affermando che l'obesità grave dell’assistita dipendeva dall'indisponibilità dell'interessata a seguire un regime alimentare dietetico e che, quindi, non era possibile far rientrare nel carico sociale una condizione personale derivata in misura significativa da un'inerzia e da una negligenza del singolo, che ha il dovere di fare tutto il possibile per salvaguardare la sua salute e per evitare che questa diventi un ingiustificato costo per la collettività.
Avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia ha presentato ricorso per cassazione l'assistita, lamentando violazione di legge, dal momento che nessuna norma prevede che tra i requisiti delle patologie rilevanti ai fini dell’assistenza debba essere considerata l'involontarietà della patologia o l'impossibilità di sottoposizione a cure.
La Cassazione, sul punto, ha preliminarmente osservato che, ai fini del riconoscimento della pensione d'invalidità, l'obesità, in quanto malattia permanente, ancorché non definitiva, se in grado rilevante e specialmente se concorrente con altre malattie ed alterazioni funzionali, deve essere considerata, nell'ambito di una valutazione complessiva e globale, per stabilire se vi sia riduzione della capacità di lavoro. Inoltre, l'obesità connessa ad un improprio regime dietetico assume la connotazione dell'infermità invalidante, ai fini del riconoscimento della pensione, allorché il suo emendamento richieda l'adozione di una terapia medica ed alimentare.
La Suprema Corte, poi, ha sottolineato, quanto alla permanenza dell'invalidità, che non può essere esclusa la permanenza dell'infermità invalidante derivata dall'obesità, per la previsione della riduzione mediante cure mediche, dietetiche ed esercizio fisico, giacché la possibilità di cure non fa venir meno il carattere della permanenza dell'infermità, tanto più quando non sia prevedibile il carattere transitorio della malattia con guarigione o miglioramento rilevante a breve scadenza. Il requisito della permanenza della riduzione della capacità di guadagno sussiste tutte le volte che la condizione di invalidità sia riferibile ad una infermità di durata incerta e indeterminata e comunque non breve, non bastando a farlo escludere la mera ipotizzabilità di un miglioramento o di una guarigione della infermità stessa, soprattutto se la condizione invalidante dell'obesità viene in considerazione unitamente ad altre patologie.
24 giugno 2022