L'INPS non può negare la prestazione dopo l'omologa dell'accertamento tecnico preventivo: vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.
Tribunale di Napoli Nord, sentenza 1266 del 2017.
Una donna era titolare di pensione di inabilità civile ed indennità di accompagnamento.
L'INPS provvedeva a revocare le prestazioni accordate in ragione del riconoscimento di una inferiore percentuale di invalidità.
L'interessata, assistita dal Patronato INAS CISL, si rivolgeva all'avvocato Domenico Carozza per chiedere assistenza legale.
Nel corso del procedimento giudiziario veniva disposta consulenza tecnica di ufficio.
Il consulente tecnico di ufficio valutava l'interessata invalida civile nella misura dell'80%.
Il Giudice del Lavoro, in assenza di contestazioni e di dissenso delle parti, emetteva decreto di omologa della risultanze della consulenza tecnica di ufficio.
Sulla scorta del decreto di omologa, l'interessata chiedeva all'INPS il pagamento della provvidenza di invalidità civile fornendo dati e documenti sul possesso dei requisiti socio-economici necessari.
In assenza di riscontro positivo da parte dell'INPS, l'interessata inoltrava anche ricorso amministrativo. Anche a questo atto l'Ente non forniva risposta.
Veniva, quindi, promosso ricorso giudiziario con cui si chiedeva al Tribunale la condanna dell’INPS al pagamento di somme dovuti a titolo di ratei di assegno di invalidità, avendo ottenuto l'interessata già il positivo riconoscimento del requisito sanitario con decreto di omologa del Tribunale. Con il ricorso giudiziario si forniva anche ulteriore prova dei requisiti socio economici per il riconoscimento della prestazione assistenziale in capo alla richiedente.
L’INPS si costituiva in giudizio eccependo l’improponibilità dell’azione per carenza di prova circa la avvenuta presentazione di domanda amministrativa.
Il Tribunale ha disatteso le obiezioni promosse dall'INPS rilevando che l'interessata aveva provato già il possesso degli attributi sanitari e socio-economici e delle condizioni amministrative.
Il Tribunale ha accolto il ricorso promosso dall'avvocato Domenico Carozza, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento della prestazione reclamata secondo la quantificazione operata con il ricorso giudiziario. Il Tribunale ha condannato l’INPS al pagamento delle somme dovute a titolo di ratei in favore dell'interessata.
28 agosto 2017