L'infortunio sul lavoro è da addebitare al datore di lavoro in caso di carente valutazione di un rischio di particolare attualità quale lo stress lavoro correlato
Corte di Cassazione, sentenza n. 11062 del 2013.
Un datore di lavoro era stato condannato dal Tribunale per l’infortunio occorso ad un lavoratore addetto a lavori di pulizia il quale, mentre stava salendo lungo una scala a pioli, è caduto dalla stessa riportando lesioni gravi. Il Tribunale aveva accertato che la caduta era dovuta all’eccessiva stanchezza del lavoratore, giunto alla fine della giornata lavorativa all’ultimo vetro da pulire nei locali assegnati, prima di passare il giorno successivo ad altro luogo di lavoro. La Magistratura aveva contestato al datore di lavoro di non aver operato la valutazione del rischio da caduta dall’alto, da posture incongrue e da stress da lavoro ripetitivo. Secondo i Giudici la stanchezza e la conseguente caduta erano da addebitare, in particolare, alla mancata valutazione dei rischi. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale evidenziando che il datore di lavoro aveva omesso di elaborare, all'esito della valutazione dei rischi, una relazione esaustiva dei rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, con riguardo ai rischi specifici dei lavoratori addetti alle pulizie dei vetri relativamente al pericolo di caduta dall'alto, alle posture incongrue e allo stress da lavoro ripetitivo. Secondo la Corte di Cassazione, quindi, l'evento infortunio può dirsi cagionato dalle modalità di lavoro che, non adeguatamente analizzate in funzione dei correlati rischi per i lavoratori addetti al settore si specifico delle pulizie di spazi in posizioni elevate, hanno determinato una condizione di stress e di stanchezza del lavoratore, generata dall'effettuazione di un lavoro ripetitivo, implicante una postura e dei movimenti disergonomici ed inoltre ulteriormente reso faticoso dalla necessità di provvedere al trasporto delle necessarie attrezzature di pulizia, durante la salita sulla scala, e dalla necessità di svolgere il lavoro in tempi estremamente ristretti. Il datore di lavoro doveva, dunque, rispondere del reato di lesioni colpose, in quanto il nesso di causalità si configura perchè una condotta appropriata conforme alle norme di legge avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare l'evento infortunio.
15/04/2013