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L’infarto può costituire infortunio sul lavoro. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 3060 del 2021.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso di un lavoratore volto al riconoscimento del diritto all’indennizzo in conseguenza di un infortunio.

In particolare, il lavoratore svolgeva le mansioni di addetto alle vendite e, mentre si trovava a bordo dell’autovettura aziendale nell’intento di recarsi da un cliente dell’azienda, aveva subito un forte stress causato dal pericolo di collisione con un veicolo che percorreva la strada nel senso opposto di marcia, il quale aveva effettuato un sorpasso non consentito dal codice della strada. In seguito all’accaduto, il lavoratore aveva avvertito un forte dolore al torace e gli era stato diagnosticato arresto cardiaco e shock cardiogeno.

L’INAIL, dal canto suo, non aveva ritenuto sussistente alcuna menomazione dell’integrità psico-fisica e aveva liquidato esclusivamente l’indennità per inabilità temporanea assoluta da attribuirsi a comune malattia.

Il lavoratore, invece, deducendo il verificarsi di un infortunio, aveva chiesto l'accertamento della sussistenza di un danno biologico con conseguente riconoscimento del proprio diritto all’indennizzo e condanna dell’INAIL al pagamento dei relativi ratei.

Il Tribunale ha considerato che l’infortunio occorso al lavoratore è da ritenersi intervenuto nell’esercizio dell’attività lavorativa e nello svolgimento delle mansioni di addetto alla vendita, mentre si recava presso un cliente. L’infortunio sul lavoro si verifica quando l’evento dannoso avviene per una causa violenta e in occasione di lavoro. La nozione attuale di causa violenta comprende qualsiasi fattore presente nell’ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell’ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi un infortunio sul lavoro. Tale causa violenta non è esclusa da una preesistente condizione patologica del lavoratore, la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l’attività lavorativa e l’infortunio.

L’infarto può essere considerato quale causa violenta in quanto, per il suo attuarsi in un brevissimo arco temporale ma in modo concentrato e intenso, ha il carattere della violenza. Un infarto, anche in soggetto già sofferente di cuore ed iperteso, può costituire infortunio sul lavoro, ma occorre in ogni caso la prova che tale evento, normalmente ascrivibile a causa naturale, sia stato causato o concausato da uno sforzo ovvero dalla necessità di vincere una resistenza inconsueta o un accadimento verificatosi nell’ambito del lavoro, il quale abbia richiesto un impegno eccedente la normale adattabilità e tollerabilità.

Per la configurazione dell’infortunio, inoltre, è necessario anche un nesso di derivazione eziologia tra l’attività lavorativa e l’infortunio, nel senso che la concreta attività del soggetto protetto deve averne determinato l’esposizione a un rischio specifico o generico aggravato. Sono occasione di lavoro tutte le circostanze e le modalità in cui il lavoro si svolge, per cui il lavoro è occasione del fatto quando consente alla causa violenta di operare.

Il Tribunale ha accertato l’esistenza dell’occasione di lavoro, in quanto l’evento è intervenuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, mentre il lavoratore si stava recando con l’uso del mezzo aziendale presso un cliente. Quanto alla causa violenta ed alla relativa prova, il Giudice ha osservato, in base alla consulenza tecnica espletata, che il lavoratore, a causa del sinistro, ha riportato lesioni che hanno determinato una menomazione dell’integrità psico-fisica idonea a determinare un aggravamento della patologia già sofferta e un danno biologico permanente.

16 febbraio 2022

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